Il P.C. n. 30 afferma che nel caso di alienazione, perdita o comunque dismissione di cespiti nel corso dell’esercizio è corretto calcolare l’ammortamento relativo alla frazione di esercizio nel quale il cespite è stato utilizzato e quindi la plusvalenza / minusvalenza al netto di tale ammortamento. La Ris. n. 41/E del 12.2.02, richiamando il citato P.C., ammette la deducibilità delle quote di ammortamento relative alle immobilizzazioni dismesse o cedute nel corso dell’esercizio, calcolate secondo il criterio pro rata temporis (la C.M. 98/00 invece era di avviso contrario).