E.P.A.P.
Art. 4 - Contributo integrativo
Gli iscritti all'Ente devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi lordi che concorrono a formare il reddito imponibile dell'attività professionale, così come individuata dall'art. 1, commi 1 e 2, e devono versare all'Ente il relativo ammontare. In caso di associazione di professionisti, l'ammontare annuo delle maggiorazioni obbligatorie dovute all'Ente dal singolo professionista è calcolato sulla percentuale del volume d'affari dell'associazione o società pari alla quota spettante al professionista stesso.
La maggiorazione percentuale di cui al precedente comma è fissata nella misura del due per cento ed il relativo importo è obbligatoriamente evidenziato sul documento fiscale emesso dall'iscritto o dall'associazione professionale.
Detta maggiorazione non si applica per fatture o ricevute emesse da un iscritto verso altro iscritto all'Ente nel contesto di incarichi professionali finalizzati al conseguimento di un risultato unitario e sempre che il contributo integrativo sia stato, comunque, applicato sull'intero corrispettivo dell'incarico unitario stesso.
Il contributo integrativo non può essere inferiore, per ogni iscritto, all'ammontare risultante dall'applicazione della percentuale di cui al comma 2 sull'importo corrispondente a sette volte il contributo minimo soggettivo di cui all'art. 3, comma 4, dovuto per lo stesso anno.
Il contributo integrativo non è soggetto a ritenuta di acconto Irpef e non concorre alla formazione del reddito imponibile; su di esso è dovuta l'I.V.A.
I corrispettivi sono dimostrati mediante autocertificazione in conformità alle indicazioni dell'Ente.
Il contributo integrativo di cui al comma 2 è dovuto anche dal professionista ultrasessantacinquenne che si avvale della facoltà di non iscriversi all'Ente prevista dall'art. 1, comma 3.