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Cartelle mute

jimi3

Utente
Un articolo del Sole 24Ore di oggi, relativamente alle cartelle "mute",

riporta dell'ordinanza della CTP di Bologna n. 137/01/08, depositata il 29/05/2008, cn cui la commissione (non convinta della "sanatoria" introdotta dal DL Milleproroghe) concedeva la sospensione al contribuente che ricorreva contro una cartella "muta".

Qualcuno di voi è riuscito a reperire questa ordinanza? E' possibile capire in base a quali motivi la CTP non si è allineata cn la "sanatoria" introdotta dal DL Milleproroghe, laddove stabilisce che sono nulle SOLO le cartelle, notificate dal 01/06/2008, che non recano l'indicazione del responsabile del procedimento dell'Ente creditore, del responsabile del procedimento di emissione e notificazione della cartella?
 
Riferimento: Cartelle mute

Un articolo del Sole 24Ore di oggi, relativamente alle cartelle "mute", riporta dell'ordinanza della CTP di Bologna n. 137/01/08, depositata il 29/05/2008, cn cui la commissione (non convinta della "sanatoria" introdotta dal DL Milleproroghe) concedeva la sospensione al contribuente che ricorreva contro una cartella "muta".
Qualcuno di voi è riuscito a reperire questa ordinanza?

troppo "fresca" per le mie banche dati ... abbia pazienza un paio di gg, nonn appena esce la posto.

E' possibile capire in base a quali motivi la CTP non si è allineata cn la "sanatoria" introdotta dal DL Milleproroghe, laddove stabilisce che sono nulle SOLO le cartelle, notificate dal 01/06/2008, che non recano l'indicazione del responsabile del procedimento dell'Ente creditore, del responsabile del procedimento di emissione e notificazione della cartella?

un paio di spunti Te li posso dare io:

1) innanzitutto il DL Milleproroghe è intervenuto affermando che le cartelle mute non sono "nulle" ... ma la sentenza 377/2007 della Corte Costituzionale non aveva parlato affatto di nullità! Di fatto le cartelle mute non saranno più nulle - ammesso e non concesso che sia legittimo il DL Milleproroghe - ma rimangono annullabili. Scusa il gioco di parole, ma una cosa è la nullità, altra cosa l'annullabilità di un atto illegittimo (o presunto tale). Questa arguta osservazione non è mia ma è del prof. D'Ayala Valva e merita di essere spesa in un ipotetico contenzioso;

2) il paladino della lotta contro le cartelle mute è però l'Avv. Maurizio Villani. Ti consiglio di leggere cosa scrive nel suo sito in proposito ( http://www.studiotributariovillani....riali_mute_nulle_ rivista_finanza_02-2008.pdf ) Si tratta di un articolo interesstante e pieno di spunti;

3) ultima e non ultima una mia piccola considerazione: ma come se pago un giorno in ritardo (un giorno solo!) sono sanzionato e, invece, l'esattore che impiega 7 anni (diconsi sette anni, cioè dal luglio 2000 al novembre 2007!) per adeguare le cartelle esattoriali (i propri atti) alle indicazioni previste dalla L. 212/2000 la può fare franca così impunemente? C'è qualcosa che non torna nel comportamento dell'esattore e nella sanatoria provvidenzialemnte data dal Legislatore ...
 
Riferimento: Cartelle mute

Ciao, grazie: non appena riesci a sapere dell'ordinanza facci sapere.

Cmq sono daccordo: una cosa è la nullità, ad esempio è nullo un atto mai validamente notificato, oppure è nullo un atto nei casi tassativamente previsti dalla legge.

Invece, le cartelle mute sono annullabili, perché si tratta di un vizio, che per giunta interessa una disposizione che è stata dettata dallo statuto a tutela dei contribuenti.

Il problema per quanto riguarda la "sanatoria" del DL Milleproroghe è che l'art. 1 dello Statuto stabilisce una valenza "rafforzata" a favore delle disposizioni dello statuto, che possono essere derogate solo espressamente e mai da leggi speciali. Per questo, mi sembra che la disposizione del Milleproroghe non possa validamente abrogare a quanto disposto dallo Statuto del Contribuente, e le cartelle "mute" anche se notificate prima di giugno restano annullabili.
 
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guarda che bello questo invece:

italia oggi 22/05/2008 pag. 46

Cartelle anonime tutte nulle

L'articolo 4-ter della legge n. 31/2008, che dispone la validità delle cartelle esattoriali prive del responsabile del procedimento emesse prima del prossimo 1° giugno, non è legittimo e, per questo, deve essere disapplicato. Sono le conclusioni della sezione prima della Ctr del Lazio che si ricavano nella sentenza n. 230/1/08, depositata ieri in segreteria.

Il collegio regionale capitolino ha così confermato un principio già espresso precedentemente dalla Ctr romana nella sentenza n. 720/39/07 (si veda ItaliaOggi del 9 maggio scorso), quello cioè di assegnare alla legge 212/2000, meglio conosciuta come statuto del contribuente, un'importanza del tutto particolare e una forza privilegiata su tutte le altre disposizioni di legge. I giudici regionali osservano che «sia pure non avendo una particolare rilevanza costituzionale, si deve attribuire allo statuto del contribuente una sostanziale superiorità rispetto alle altre disposizioni tributarie»; da questa considerazione, il collegio ricava il motivo di diritto per disporre l'annullamento definitivo della cartella di pagamento priva dell'indicazione del nominativo del responsabile del procedimento. La Corte costituzionale con l'ormai famosa ordinanza n. 377/2007 ha riformulato il presupposto interpretativo fissato dal giudice a quo, fornendo quella che poteva essere la corretta interpretazione costituzionale sulla questione prospettata. Dietro la manifesta infondatezza con cui si è concluso il giudizio da cui è scaturita l'ordinanza che interessa, si nasconde una ben precisa scelta che propone una lettura diversa della norma impugnata, suggerendo una tesi aderente a quelli che sono i principi adottati prima con la legge n. 241/1990, poi suggellati nella legge n. 212/2000.
Così, pur rigettando l'eccezione di incostituzionalità, i giudici delle leggi hanno fornito, nelle motivazioni di questa ordinanza, una lettura dei fatti sulla base di principi ormai consolidati; tali principi dovranno essere recepiti da tutti quei giudici che andranno a esaminare, in seguito, la questione loro proposta nei medesimi termini.
Con l'intervento del legislatore, sembrava conclusa la serie di interpretazioni, circolari e disposizioni che avevano cercato di arginare il problema. Tuttavia, conclude il collegio tributario capitolino, «con la citata normativa si introducono effetti dispositivi anche per il passato, e questo determina che le richiamate disposizioni retroattive della legge n. 31/2008 debbano essere disattese, perché in evidente contrasto con i principi della ragionevolezza e della irretroattività delle norme, quando, per il passato, queste non siano interpretative ma dispositive, così come invece stabilito dalla più volte richiamata legge n. 212/2000».
 
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ciao Alberto,

grazie: in effetti, mi sembra molto vicino a quello che io dicevo a KOB: "l'art. 1 dello Statuto stabilisce una valenza "rafforzata" a favore delle disposizioni dello statuto, che possono essere derogate solo espressamente e mai da leggi speciali. Per questo, mi sembra che la disposizione del Milleproroghe non possa validamente abrogare a quanto disposto dallo Statuto del Contribuente, e le cartelle "mute" anche se notificate prima di giugno restano annullabili."

Inoltre, l'articolo che hai postato richiama anche il divieto della retroattività delle norme tributarie, ammessa solo per quelle interpretative, ma esclusa per quelle dispositive dallo Statuto (a quello che ho capito).

Ma qualcuna di queste sentenze non riusciamo a reperirla?
 
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