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Cartella-vizi-relata

mcmc

Utente
il caso: cartella esattoriale con relata di notifica immacolata.

A parte il vizio relativo la notificazione, ho pensato che potrebbe un vizio proprio della cartella per mancanza di un elemento essenziale.Riassumo:

La completa redazione della relata di notifica è parte integrante della cartella di pagamento pertanto se mancante, la cartella stessa deve considerarsi RADICALMENTE NULLA per mancanza di elementi essenziali. Non vi è dubbio che la relata infatti sia un elemento essenziale della cartella di pagamento, per la quasi ovvia considerazione che ne costituisce parte fisicamente integrante così come previsto dal modello ministeriale recentemente approvato con il provvedimento dell’ Agenzia delle Entrate del 13 febbraio 2007. E’ indubbio quindi debba essere debitamente compilata così come la restante parte della cartella a pena di nullità.


Che ne pensate?
Più leggo il provvedimento citato più me ne convinco...:whoo:
 
Riferimento: Cartella-vizi-relata

... Che ne pensate? ...

che se impugni la cartella per il vizio di notifica ... l'atto ha raggiunto il suo scopo e sani tutto (cfr. art. 156 c.p.c.). :(

diciamo che non impugni nulla e aspetti l'atto successivo: p.es. fermo o ipoteca. Allora impugnerai questo secondo atto eccependo l'irregolarità della prima notifica, la lesione del diritto alla difesa, ecc. :rolleyes:

ma ne vale la pena? (per il valore della causa, per quanto rischia il conirbuente, ecc.)

se il tuo unico motivo di doglianza riguarda un vizio della relata di notifica della cartella ... farei due conti ... se il gioco vale la candela.

una cosa mi sembra pacifica: se impugni ora la cartella, qualsiasi vizio della relata è sanato.
 
Riferimento: Cartella-vizi-relata

Preciso: non è un argomento sul vizio della notifica, ma su un vizio proprio della cartella.

Se gli elementi della cartella esattoriale sono disposti e predisposti dal Legislatore,- vd appunto il provvedimento 13/2/2007- ne consegue che la mancanza di uno di essi determina la nullità dell'atto.

Quindi, un vizio proprio della cartella, a prescindere dalle considerazioni sulla notificazione(e sull'infausta sent. della cass. 2004).

Potrebbe tornare utile quando "conviene" impugnare.
 
Ultima modifica:
Riferimento: Cartella-vizi-relata

Sono d'accordo con Kob.

Impostare il ricorso sul solo argomento della notifica è abbastanza ardito.

Vero che manca l'intera relata, anche se la cosa mi sembra strana (sicuro che non sia stata inviata per posta?), ma lo scopo è stato raggiunto.

Sul fatto che essa debba considerarsi parte integrante della cartella stessa, tanto che, in sua assenza, l'intera cartella debba considerarsi insanabilmente viziata, ciò può essere la base per un tentativo che va esperito solo se ve ne fosse fondata convenienza.

ciao
 
Riferimento: Cartella-vizi-relata

In sostanza l'inesistenza della relata di notifica determinirebbe due effetti:

1- vizio proprio della cartella per carenza di un elemento essenziale (violazione provvedimento);

2- inesistenza della notifica (non sanabile):questo è argomento assai arduo, date le ultime sente della (cass vd n2079/2008), ma non irrinunciabile.
A proposito, qualcuno ha il testo della suddetta sentenza?

nota:
Sull'efficacia sanante del raggiungimento dello scopo segnalo Cass1697/1999

"La societa` attrice, infatti, non si era limitata ad una difesa nel merito, ma aveva preliminarmente rilevato nell'atto introduttivo del giudizio la nullita` della notificazione. Orbene, a tale comportamento processuale non puo` in alcun modo essere attribuita un'efficacia sanante ex tunc della nullita` in questione, essendo la domanda della societa` attrice principalmente diretta ad ottenere una dichiarazione giudiziale di nullita` della notificazione."
 
Riferimento: Cartella-vizi-relata

In sostanza l'inesistenza della relata di notifica determinirebbe due effetti:

1- vizio proprio della cartella per carenza di un elemento essenziale (violazione provvedimento);

tesi coraggiosa ... ma ardita!

un commento a "caldo" (provo a fare l'avvocato del Diavolo):
a) da dove derivi che si tratta di un vizio proprio della cartella? Da dove derivi che si tratti di un elemento essenziale? Mi sembra che non si discuta affatto sulla mancata notifica della cartella ... l'atto è stato ricevuto dal contribuente, manca la relata ma è stato ricevuto! Dov'è il danno? Eppoi manca davvero? oppure è stata notificata per posta ed è tutto regolare?

2- inesistenza della notifica (non sanabile):questo è argomento assai arduo, date le ultime sente della (cass vd n2079/2008), ma non irrinunciabile. A proposito, qualcuno ha il testo della suddetta sentenza?


Ecco, posto il testo della sentenza che hai richiesto (CAS, sez. I civ., 31 gennaio 2008, n. 2079), temo confermi appieno il precedente parere (se l'atto ha raggiunto lo scopo ... qualsiasi nullità della relata è sanata):

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PRESTIPINO Giovanni - Presidente
Dott. ZANICHELLI Vittorio - Consigliere
Dott. CAPPABIANCA Aurelio - Consigliere
Dott. CHIARINI M. Margherita - Consigliere
Dott. BOTTA Raffaele - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:
Regione Sicilia, in persona del Presidente pro tempore, e Ispettorato provinciale del Lavoro di Agrigento, in persona del dirigente pro tempore, elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende per legge;

- ricorrenti -

contro

P.V.;

- intimato -

avverso la sentenza della GOT del Tribunale di Sciacca n. 238/00, del 16 giugno 2000, depositata il 2 luglio 2000, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 dicembre 2007 dal Relatore Cons. Dr. Raffaele Botta;

Lette le conclusioni scritte del P.G. che ha chiesto l'accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza.

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Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
La controversia concerne l'opposizione proposta dal contribuente avverso l'ordinanza-ingiunzione dell'Ispettorato provinciale del Lavoro di Agrigento che irrogava la sanzione amministrativa conseguente all'assunzione di lavoratori in violazione della normativa sul collocamento: a fondamento dell'opposizione il contribuente deduce di aver provveduto a regolarizzare la posizione dei lavori de quibus, nonchè l'inesistenza o nullità della notificazione dell'ordinanza perchè eseguita in violazione delle norme del codice di rito.

Il GOT del Tribunale di Sciacca accoglieva l'opposizione, con la sentenza in epigrafe, ritenendo nullo l'accertamento perchè non notificato secondo le regole stabilite dal codice di procedura civile. Avverso tale sentenza, la Regione Sicilia e Ispettorato provinciale del Lavoro di Agrigento propongono ricorso per cassazione con unico motivo. Il contribuente non si è costituito.

Motivi della decisione
Con l'unico motivo di ricorso, le parti ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 14, e art. 137 c.p.c., contestando la correttezza della decisione del giudice di merito circa l'inefficacia dell'accertamento per irregolarità della notificazione.

Il motivo è manifestamente fondato. Questa Corte ha affermato, infatti, che "in tema di sanzioni amministrative, la notificazione dell'ordinanza-ingiunzione non costituisce un elemento intrinseco, integrante la stessa, nè - in assenza di alcuna disposizione in tal senso rinvenibile nella L. n. 689 del 1981 - una condizione di validità della medesima, bensì un mero adempimento di carattere estrinseco che, come per la generalità degli atti amministrativi, è finalizzato a renderlo noto ai destinatari, agli effetti della relativa efficacia e a quelli dell'impugnabilità" (Cass. nn. 13207 del 2006; 11234 del 1998; 8651 e 2852 del 1996). Questa Corte ha, altresì, riconosciuto che la notifica dell'ordinanza-ingiunzione ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 14, può essere effettuata da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione contestata, senza che detto funzionario sia vincolato alle modalità di notificazione previste dal codice di rito, avendo, invece, facoltà di scelta tra vari mezzi previsti dalla legge: sicchè la notificazione di ordinanza-ingiunzione eseguita "a mezzo del servizio postale, con plico raccomandato recante la indicazione dell'effettivo destinatario ed il domicilio, pur in assenza della compilazione della relata di notifica, prevista dal codice di rito, ove l'atto sia stato regolarmente ricevuto, in guisa da consentire all'ingiunto una tempestiva e rituale opposizione, non può comportare la inesistenza dell'atto stesso, ma, eventualmente, la sua nullità, comunque sanata dal raggiungimento dello scopo cui esso era preordinato" (Cass. n. 14314 del 1999; v. anche circa la sanatoria per il raggiungimento dello scopo, Cass. nn. 14854 del 2000; 24812 del 2005; 2817 del 2006).

Sicchè il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata: non essendo necessario alcun altro accertamento di fatto - poichè, da un lato, il giudice di merito ha affermato, e sul punto non vi è stata impugnazione, che il contribuente non aveva fornito la prova di aver regolarizzato la posizione dei lavoratori usufruendo del condono e, dall'altro, la nullità dell'accertamento è stata pronunciata sulla sola base della ritenuta irregolarità della notifica dell'ordinanza-ingiunzione - la causa può essere decisa nel merito con il rigetto dell'opposizione originariamente proposta dal contribuente.

Il fatto che l'orientamento della Corte in materia si sia consolidato in epoca successiva alla proposizione dell'opposizione giustifica la compensazione delle spese dell'intero giudizio.

P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione proposta dal contribuente. Compensa le spese dell'intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 dicembre 2007.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2008
 
Riferimento: Cartella-vizi-relata

1-
Prima di tutto grazie per la sentenza: a mio parere c'è una contraddizione evidente.
Come può il contribuente-ingiunto essere messo nelle condizioni di un tempestivo ricorso se per valutare la tempestività dello stesso è necessario il dies a quo della consegna dell'atto -DATO RILEVABILE CON CERTEZZA SOLO DALLA RELATA-?:confused:

cmq attenzione: si tratta di una ordinanza ingiunzione e non di una cartella di pagamento.



2-
sulla tesi ardita: :)
l'art. 25 DPR 60273 dispone che la cartella di pagamento deve essere redatta secondo il modello ministeriale approvato.
Il modello attualmente vigente è stato approvato con il provvedimento 13-2-2008 dell'AE.

Ora se il Legislatore prevede che un atto debba avere determinati elementi, va da sè che tali elementi sono essenziali, così come tutti gli elementi degli atti quando vengono espressamente richiesti dalla legge.

A riprova del fatto che la relata è un elemento essenziale, l'esplicito riferimento dell provvedimento alla necessità di adeguamento.....

"Infine, sono state apportate alcune variazioni alla relazione di
notifica contenuta nel frontespizio della cartella di pagamento, al
fine di tener conto delle recenti modifiche all'art. 60, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
introdotte dall'art. 37, comma 27, lettera a), del decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248,
per il caso di consegna della stessa cartella ad uno dei soggetti
terzi diversi dal destinatario, cui tale consegna puo' essere
effettuata per legge. "

Conclusioni: in caso di mancata compilazione della relata di notifica, saremmo di fronte ad un atto privo di un elemento essenziale (perchè appunto previsto espressamente dal Legislatore) con violazione dell'art. 25 DPR 602/73, del noto provvedimento.
 
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Riferimento: Cartella-vizi-relata

aggiungo...rileggendo bene la sentenza in questione....

"la relata non è elemento intrenseco dell'ordinanza ingiunzione"perchè la 681 non così dispone......

ebbene....la relata invece è un elemento intrinseco della cartella di pagamento perchè la Legge così dispone...:sun:

Tutto sommato è allora una sentenza favorevole (ragionando ex adverso).
 
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