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cartella s sospensione termini

R

Roberta per Alberto

Ospite
Ho ricevuto una cartella esattoriale primi agosto 2004, premessa che è da pagare, posso beneficiare della sospensione dei termini feriali per il pagamento (primo agosto/quindici settembre)?
Altra domanda:
il ravvedimento (3,75% - 6%) è ammesso purchè il pagamento della sanzione avvenga contestualmente al pagamento del tributo, vero? Non è possibile pagare la delega con 3 giorni di ritardo e nei trenta successivi versare la sola sanzione...
Grazie e buon lavoro
 
Nell'ordine:
1) la sospensione feriale dei termini riguarda i termini processuali e non quelli di pagamento. Ad ogni buon conto, anche se paghi qualche giorno dopo i 60 gg non succede nulla ... al più maturano ulteriori interessi di mora;
2) il pagamento della sanzione (in misura ridotta) e del tributo (maggiorato degli i) possono avvenire anche i due momenti successsivi (prima l'uno e poi l'altro) purchè entro i 30 gg per usufruire della sanzione minima. Cfr. la maxi circolare n. 180/E del 1998 nella quale di legge testualmente "Prima di proseguire con l'esame di altre fattispecie, sembra opportuno ribadire che il termine "contestualmente" che si rinviene nel comma 2 dell'art. 3 (e che già prima era contenuto nell'art. 48 del D.P.R. n. 633)
non deve essere inteso nel senso che tutte le incombenze previste ai fini
del ravvedimento (rimozione formale della violazione e pagamento delle
somme dovute) debbano avvenire nel "medesimo giorno" ma, com'è logico che
sia, entro lo stesso "limite temporale" (trenta giorni, un anno, eccetera)
previsto dalla norma".
Saluti, Filippo
 
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