<HTML>Ci troviamo difronte ad una cartella notificata nell'anno 1991 (che si presume sia stata pagata in ritardo) e che a causa di detto ritardo l'esattore (a distanza di anni) ha emesso una seconda cartella per morosità datata 1997 ma notificata nel marzo 2002.
Il concessionario deve notificare al contribuente la cartella di pagamento entro l'ultimo giorno del quarto mese successivo alla consegna del ruolo (D.Lgs. 46/99) quando si tratta di ruolo ovvero quando l'amministrazione finanziaria consegna i ruoli all'esattore e incassa anticipatamente il totale delle imposte derivanti dal totale dei ruoli. Ma, a mio parere, in questo caso non siamo in presenza di un ruolo ordinario o speciale ma semplicemente difronte ad una cartella di morosità che non riguarda le imposte (e quindi il ruolo)che il concessionario a già incassato in ritardo dal contribuente ma siamo difronte a un recupero di un importo a titolo di morosità e non a titolo di imposte previste dal D.Lgs. 46/99, e quindi detto importo ricade nella prescrizione decennale prevista dall'art. 2033 c.c., e pertanto oltre ad essere legittimato è anche nei termini previsti dalle vigenti norme.</HTML>