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Cartella di pagamento

K

k45000

Ospite
<HTML>Vi chiedo delucidazioni su questa storia.
Una cartella notificata nel 1991. Segue un avviso di mora con data 1997 ma notificato nel marzo 2002. Come posso comportarmi.</HTML>
 
<HTML>se contro la cartella notificata nel 1991 non è stato proposto ricorso le cose da fare sono ben poche.
I ritardi nelle varie notifiche dipendono solo dal concessionario</HTML>
 
<HTML>anche i crediti dei concessionari sono soggetti a prescrizione decennale.

potresti valutare se vi siano tali condizioni dovute al mancato esercizio del diritto da parte del creditore e quindi fare opposizione a detta notifica.</HTML>
 
<HTML>SI PUò RICHIEDERE L'ANNULLAMENTO DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO VISTO CHE IL CONCESSIONARIO NON HA RISPETTATO I TERMINI PERENTORI STABILITI DALL'ARTICOLO 11 DEL D.LGS. N. 46/1999 CON EFFETTO DAL 1° LUGLIO 1999, CHE FA CARICO AL CONCESSIONARIO DI NOTIFICARE AL CONTRIBUENTE LA CARTELLA DI PAGAMENTO ENTRO L'ULTIMO GIORNO DEL QUARTO MESE SUCCESSIVO ALLA CONSEGNA DEL RUOLO.
CIFRA ANCHE SENTENZA DELLA COMM. PROVINCIALE DI ROMA, SEZ XXIII - SENT. N. 16 DEL 14/01/02, DEP. IL 7/02/02</HTML>
 
<HTML>Ci troviamo difronte ad una cartella notificata nell'anno 1991 (che si presume sia stata pagata in ritardo) e che a causa di detto ritardo l'esattore (a distanza di anni) ha emesso una seconda cartella per morosità datata 1997 ma notificata nel marzo 2002.

Il concessionario deve notificare al contribuente la cartella di pagamento entro l'ultimo giorno del quarto mese successivo alla consegna del ruolo (D.Lgs. 46/99) quando si tratta di ruolo ovvero quando l'amministrazione finanziaria consegna i ruoli all'esattore e incassa anticipatamente il totale delle imposte derivanti dal totale dei ruoli. Ma, a mio parere, in questo caso non siamo in presenza di un ruolo ordinario o speciale ma semplicemente difronte ad una cartella di morosità che non riguarda le imposte (e quindi il ruolo)che il concessionario a già incassato in ritardo dal contribuente ma siamo difronte a un recupero di un importo a titolo di morosità e non a titolo di imposte previste dal D.Lgs. 46/99, e quindi detto importo ricade nella prescrizione decennale prevista dall'art. 2033 c.c., e pertanto oltre ad essere legittimato è anche nei termini previsti dalle vigenti norme.</HTML>
 
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