scusa bicia, ma nn è proprio cosi:
Ai fini Iva il trattamento fiscale della somma addebitata a titolo di caparra deve essere distinto a seconda che la stessa: (I) sia considerata quale parziale pagamento anticipato del prezzo;
(II) abbia meramente una funzione risarcitoria.
Nella prima ipotesi, infatti, costituendo un acconto sul prezzo pattuito nel contratto, la società immobiliare cedente dovrà emettere regolare fattura con Iva, ai sensi degli articoli 6 e 21 del dpr 26 ottobre 1972, n. 633.
Nella seconda ipotesi, invece, qualora la somma abbia meramente una funzione risarcitoria a garanzia della conclusione del contratto definitivo, la società immobiliare non sarà tenuta all’emissione della fattura, trattandosi di un’operazione fuori campo Iva, in carenza del presupposto oggettivo di cui all’articolo 2 del citato dpr n. 633/1972 (in tal senso, rm n. 411673 del 19 maggio 1977 e comm. trib. centr. sez. IV, n. 35 del 26 ottobre 1990).
ciao