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CAMBIO CATEGORIA IMMOBILE:AIUTO

T

TALIA

Ospite
HO ACQUISTATO UN IMMOBILE CON LE CARATTERISTICHE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE.


ORA DEVO FARE IL CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO E TRASFORMARLO IN UN UFFICIO:

QUALI SONO TUTTE LE AGEVOLAZIONI CHE PERDEREI (OLTRE ALL'ICI)

TIPO IMP. REGISTRO...COME FUNZIONA IL TUTTO
 
auguriiiiiiiiiiiii

intanto gli oneri per il cambio d'uso sono onerosi, poi bisogna vedere cosa il Comune ha deliberato per quanto riguarda i parcheggi, la dimensione etc.etc.e quindi potrebbe anche crearti difficoltà per l'accettazione della domanda.
Poi non tralasciamo il fatto, che se rivendi l'immobile uso ufficio, devi metterci l'iva , se sei imprenditore e fa parte della attività,( o rimetterci se fai l'autofattura).

Dipende se il tutto conviene ai fini della rivalutazione catastale, una A/3 sarà sempre di meno di un A/10.( POTREBBE RADDOPPIARE IL VALORE).
l'Ici naturalmente si pagherà sulla A/10, non ci saranno agevolazioni di sorta, la tarsu sarà pagata in base ai mq.dell'ufficio indipendentemetne se ne utilizzi solo una stanza, o tutte, etc.etc.etc.

Dipende sempre se A TE CONVIENE (commercialmente parlando ) tu sola lo sai.
Poi non dimentichiamo se sei professionista , le delimitazioni del caso.e tutta la normativa in essere.
(scorri il forum per questo).

saluti.
 
Re: CAMBIO CATEGORIA IMMOBILE:AIUTO!!X LELLA E ALTRI

E LE IMPOSTE DI REGISTRO CHE HO PAGATO IN SEDE DI ACQUISTO?
MI SEMBRA CHE HO AVUTO DELLE AGEVOLAZION IN QUELLE.

SE ORA CAMBIO DESTINAZIONE: DEVO PAGARNE LA DIFFERENZA?
 
Re: CAMBIO CATEGORIA IMMOBILE:AIUTO!!X LELLA E ALTRI

Premettendo che un caso come il suo, non è di tutti i giorni, credo proprio di sì.
Lei perderà le agevolazioni per l'acquisto di prima casa, con imposta di registro e iva ridotta, in quanto è categorica la residenza entro i limiti stabiliti dalla legge.
Sempre a mio avviso , si ravvedono le sanzioni di cui decreto legge 30.09.2003 n.269 ,a rt.41 bis comma 5. che dice :

- in caso di non spettanza dell'aliquota agevolata 4% per l'acquisto della prima casa - fattispecie peggiorativa di definizione : penalità del 30% più imposta.
Con la legge 24.01.2003 n.326 di conversione del citato Decreto, si hanno le stesse conseguenze, imposta di registro e iva, qualora il contribuente abbia usufruito indebitametne delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa.
Naturalmente la non spettanza dell'agevolazione spetta all'ufficio competente che ha tempo 3 anni,per contestarle il tutto, dalla data dell'accertamento.

Ma la legge parla chiaro :
le agevolazioni si hanno :

- se l'immobile è trattato come abitazione non di lusso
- non è rilevante se l'immobile è ultimato o meno (intendendo alla data di stipula)
- DEVE PERMANERE L'ORIGINARIA DESTINAZIONE
-l'acquirente deve essere in possesso delle condizioni soggettive.
 
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