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bene strumentale

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giulia ninni

Ospite
Salve a tutti......sono in Lapet dal 2000 ma è la prima volta che frequento il forum .....vorrei un vostro gentile parere .......

una societa' di capitali (srl) presente la seguente compagine societaria:

3 persone fisiche che detengono il 25% cadauno per un totale di 75% di capitale sociale

l'ultima quota del 25% è detenuta da 2 nudi proprietari per il 12,5% ciascuno e sull'intera quota grava l'usufrutto di una terza il padre con i poteri di voto ed il solito limite dell'intrasferibilita' dello stesso usufrutto.

questa societa' ha un immobile strumentale che è la sede aziendale, che ha un valore di bilancio di euro 1.258.000,85 ed un valore catastale superiore di euro 1.458.613,00...

questa societa' vorrebbe trasferire il bene nella sfera personale dei soci con una compravendita....
come dovrebbe comportarsi rispetto ai due valori????

nell'ipotesi di una compravendita i soci-acquirenti accenderebbero un mutuo personalmente facendo affluire liquidita' all'azienda .si stipulerebbe contestualmente un contratto di fitto tra la stessa , i cui proventi servirebbero a coprire il mutuo che gli stessi contrarrebbero per l'acquisto...

ma si potrebbe trasferire a meno? e con che conseguenze sul bilancio o per il fisco????

in ultima ipotesi che diritti ha in questa operzione l'usufruttuario??? grazie a quanti mi risponderanno...

buon san valentino
 
Premesso che la preclusione del potere di rettifica dell'ufficio è subordinata, non solo alla specifica istanza di volersi avvalere del criterio di valutazione automatica dell'immobile, ma anche al vincolo che il valore del bene non sia inferiore a quello desunto dai valori parametrici catastali, come prima cosa io verificherei il valore venale di mercato dell'immobile (così come risultante agli uffici fiscali: Ufficio tributi del Comune ed A.E.) …
Se dovesse risultare superiore a quello catastale, come nella generalità dei casi si registra, io indicherei nell'atto di compravendita un valore di cessione non inferiore a quello catastale…In tal caso, all'ufficio sarebbe posto ogni limite all'accertamento in rettifica…
Ove, invece, si optasse per l'indicazione in atto del valore d'inventario o di altro che sia, comunque, inferiore a quello catastale, l'ufficio, con riferimento all'art. 52 del Dpr 131/1986, se ritiene che l'immobile abbia un valore venale superiore al valore dichiarato, provvede all'accertamento in rettifica del maggior valore dichiarato ed alla liquidazione della maggiore imposta, con interessi e sanzioni.
Per quanto avanti evidenziato, è abbastanza agevole desumere che l'indicazione nell'atto di compravendita di un prezzo effettivo di vendita non inferiore a quello determinabile catastalmente ti mette al riparo da ogni possibile accertamento in rettifica… nel nostro ordinamento tributario non esiste alcuna norma che consente di dichiarare un valore effettivo di vendita ed altro da valere ai soli fini dell'imposta di registro.

Non mi pare che l'usufruttuario in questa operazione di compravendita abbia alcun diritto… trattasi di operazione di conversione del capitale da fisso in circolante con ricaduta degli effetti economici, che si concretano nel conseguimento di un minore utile d’esercizio, sugli usufruttuari, titolari del solo diritto di attribuzione del risultato d’esercizio…

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