Scopri il nostro network Home Business Center Blog Site Center

Bed & Breakfast - Calabria

Contabile

Utente
Cara Francesca,
è una vita che non ci si sente e mi ha fatto piacere rileggerti. I miei numeri non sono cambiati. In merito a quanto da te richiestomi ti posto quanto di seguito. Può essere utile anche ad altri. Auguri per l'attività ed un bacio al bimbo.

Descrizione attività:

Attività al limite tra l’ospitalità volontaria e imprenditoriale


Nota: “non è di norma iscrivibile perché non comporta la predisposizione di strutture che esulino la normale manutenzione e conduzione dell’immobile” (Risoluzione Ministero delle Finanze 180/E del
14.12.1998)


Normativa: La Legge Regionale n. 2 del 26 febbraio 2003 ha previsto una specifica normativa per agevolare, anche tramite appositi finanziamenti, questa attività che può essere esercitata senza
carattere di professionalità in un massimo di quattro camere e non comporta l’obbligo di aprire la partita IVA ma solo l’iscrizione nell’elenco delle attività ricettive “B&B” tenuto dai Comuni. In fatti
l’art. 2 di detta legge recita “Le attività di accoglienza ricettiva esercitate dai privati che, in via occasionale o saltuario, senza carattere di imprenditorialità e avvalendosi della organizzazione
familiare utilizzano parte della propria abitazione fino ad un massimo di quattro camere e otto posti letto, fornendo ai turisti alloggio e prima colazione sono classificate come <<B&B>>”. Inoltre: art. 3
L’esercizio dell’attività di B&B non costituisce cambio di destinazione d’uso dell’immobile ….” e art. 4 c. 7 “L’esercizio dell’attività di B&B non comporta l’obbligo di aprire la partita Iva, secondo quanto stabilito dal Ministero delle Finanze nella risoluzione ministeriale n. 180 del 14/12/1998”.



Per l’iscrizione al Registro delle imprese occorre invece dichiarare che trattasi di attività imprenditoriale e pertanto occorre ricollegarsi a quanto previsto per all’attività ricettiva in genere per cui occorre dichiarare il numero di partita IVA e allegare la specifica autorizzazione comunale (o eventualmente la presa d’atto relativa all’attività di “B&B” vistata dal comune)
Nota: Con circolare del 29 luglio 2005 n. 557/PAS.12388.12012(1) (in G. U. 30 Agosto 2005, n. 201)
il Ministero dell’Interno ha fatto presente che i gestori dell’attività B&B hanno l’obbligo di
comunicare all’autorità di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate ai sensi dell’art. 1098 del TULPS come sostituito dall’art. 8 della legge 29 marzo 2001 n. 135.
 
Alto