E
Elisa
Ospite
Ciao a tutti!
Non ho ben capito la differenza tra azione revocatoria ordianria e azione revocatoria fallimentre.
Mi spiego: l'ordinaria è a vantaggio del creditore che promuove l'azione. Quella fallimentare, promossa dal curatore, è a vantaggio di tutta la massa creditizia.
Tralsciando gli aspetti riguardanti come provare il consilium fraudis piuttosto che l'eventus damni, mi chiedo:
l'art. 66 L.F. dice che il curatore può promuovere az. rev. ord. Ma scusate, cosa vuol dire? che in quel caso il curatore agirebbe sotto l'impulso di un singolo creditore riuscendo, qualora l'az abbia buon fine, a rendere inefficace l'atto oggetto di revoca a solo vantaggio del creditore-attore?
E' noto che principio fondamentale del falliemnto sia la par condicio creditorum, ma allora l'az. ordianria esercitata nell'ambito della procedura non lede l'0interesse comune a discapito dell'interesse del singolo?
Spero riuscitate a risolvere questo dubbio..
Ciao e grazie in anticipo!
Non ho ben capito la differenza tra azione revocatoria ordianria e azione revocatoria fallimentre.
Mi spiego: l'ordinaria è a vantaggio del creditore che promuove l'azione. Quella fallimentare, promossa dal curatore, è a vantaggio di tutta la massa creditizia.
Tralsciando gli aspetti riguardanti come provare il consilium fraudis piuttosto che l'eventus damni, mi chiedo:
l'art. 66 L.F. dice che il curatore può promuovere az. rev. ord. Ma scusate, cosa vuol dire? che in quel caso il curatore agirebbe sotto l'impulso di un singolo creditore riuscendo, qualora l'az abbia buon fine, a rendere inefficace l'atto oggetto di revoca a solo vantaggio del creditore-attore?
E' noto che principio fondamentale del falliemnto sia la par condicio creditorum, ma allora l'az. ordianria esercitata nell'ambito della procedura non lede l'0interesse comune a discapito dell'interesse del singolo?
Spero riuscitate a risolvere questo dubbio..
Ciao e grazie in anticipo!