si parla dell'anno 2002, quando non era ancora in vigore la normativa delle esenzioni fino ai 3000 euro per redditi di qualsiasi natura.
Per quanto riguarda la normativa sulle borse di studio anno 2002 ,i contribuenti sono esonerati alla presentazione della Dich.redditi,per le seguenti borse di studio:
Redditi assimilati a lavoro dipendente :
-BORSE DI STUDIO ed assegni, premi o sussidi per fini distudio o di addestramento professionale, se il beneficiario NON E' DIPENDENTE dell'erogante.Esistono ESENZIONI SPECIFICHE quali quella prevista per le borse di studio delle Università e degli Istituti di Istruzione universitaria (L.398/1989) .iN PROPOSITO LA rm.29.09.99 N.151/e ha precisato che le borse di studio corrisposte a medici specializzandi che , in virtu' di convenzioni stipulate con le Università, prestano le loro opera presso ospedali, rientrano nella categoria delle borse di studio erogate per la frequenza di corsi e per l'attività di ricerca post-laurea e sono ESENTI da irpef in base all'art.4 l.476/1984.
Diversamente la RM.30.10.2002 n.388/E ha precisato che le borse di studio erogate per la partecipazione a corsi di formazoine specifica in medicina generale, SONO SOGGETTE AD IRPEF, in quanto tali corsi non sono assimilabili ai corsi di perfezionamento o alle scuole di specializzazione post -laurea (art.6 CO.6 l.398/1989) . la RM. 29.09.1999 n.152/E ha precisato che le borse di studio corrisposte, utilizzando FONDI COMUNITARI , a STUDENTI UNIVERSITARI o iscritti ad altra istituzione di istruzione superiore, che partecipano al programma "Socrates", SONO SOGGETTE AD IRPEF. Tuttavia l'art.6 co.13 L.488/1999, prevede che sono esenti da irpef le somme erogate a titolo di borse di studio bandite, dall' 01.01.2000, nell'ambito del programma "Socrates"e le somme aggiuntive corrisposte dalla Università, se di importo complessivo annuo fino ad EURO 7746,85.= (vedi anche CM.22.12.2000 N.238/E). La RM.02.11.2000 N.163/E ha precisato che sono ESCLUSE DALL'ESENZIONE IRPEF di cui alla l.398/1989 e alla L.476/1984, le borse di studio corrisposte dall'Osservatore Astronomico di Capodimont.Da ultimo la RM.07.05.2001 n.59/E ha precisato che le SOMME E REMUNERAZIONI provenienti da fondi dell'Unione Europea ed erogate da enti pubblici nazinali di ricerca a Borsisti e ricercatori non residenti si applica il trattamento fiscale previsto dalle eventuali Convenzioni stiputale tra l'Italia e Lo Stato Estero di residenza dei beneficiari.
IN POCHE PAROLE
LE BORSE DI STUDIO SE PERCEPITE DARESIDENTI DEVONO ESSERE DICHIARATE IN ITALIA ( Salvo esenzioni specifiche, quali borse di studio di cui alla L.30.11.89 n.398).