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AVVIAMENTO

F

FABIO

Ospite
COME CALCOLARE IL VALORE MINIMO DELL'AVVIAMENTO PER CESSIONE AZIENDA PER ESSERE TRANQUILLO CON EVENTUALI ACCERTAMENTI IMPOSTA DI REGISTRO? GRAZIE
 
dovresti procedere alla media dei ricavi dell'ultimo triennio e capitalizzarli al tasso di rendimento del momento in cui avviene la cession
questo metodo, essendo strettamente matematico, prescinde da eventuali valutazioni specifiche del settore in cui opera l'azienda e dalla sua storia economica.
saluti
rag.m.antonacci
 
tempo fa avevo inserito questo tipo di risposta, l'avviamento nn può esser frutto di calcoli empirici ma:

valuta le attrezzature ed arredi al valore di mercato,

valutate assieme le merci... (chi compra non è obbligato a ritirare il tutto) predisponendo un inventario..

piu che da un calcolo basato su formule empiriche che a volte posson portare a risultati fuori da ogni realtà normale.. occorre valutare in primis che:l'avviamento è dato, ma non solo, da: capacità propria del titolare di "mandare avanti la baracca" (concedimi l'espressione), dalla sua abilità a gestire la clientela, dalla posizione dei locali, marchi, brevetti e licenze disponibili, concorrenza nelle vicinanze... , capacità di eventuali dipendenti..
pattuire per bene il punto sulla non concorrenza eventuale del cedente.. cioè che non riapra un altro negozio nelle vicinanze si da sviare la clientela..
tener conto che, nel calcolo di detto avviamento, se non è attività soggetta a licenza comunale, ma dovendo solo rispettare le distanze tra esercizi già esistenti, che un acquirente potrebbe decidere di aprirsi il locale senza acquistarne uno già esistente.

valuta gli incassi effettivi totali, i redditi e i volumi d'affari degli ultimi 3 anni...

la vendita è cmq, frutto della trattativa tra le parti.
di norma i crediti e debiti non vengon ceduti, rimangon in capo al cedente.

consiglio: farsi sempre seguire da un consulente...
il cessionario (chi compra) ha titolo per la richiesta di un "certificato fiscale" per vedersi limitata la responsabilità in caso di successivo accertamento eventuale del fisco.. (cerca in questo o negli altri forum, ho già messo qualcosa in riferimento... usa il motore di ricerca presente nel forum.. )

questo è a grandi linee.. ovviamente il forum non può essere esaustivo in tutto, in quanto la cosa è complessa e delicata.

per completezza:
Per quanto concerne la determinazione dell'avviamento in caso di trasferimento d'azienda a titolo oneroso si segnala che molti uffici finanziari procedono con un calcolo empirico introdotto dal D.L. n. 564/1994, peraltro mai entrato in vigore in quanto abrogato dall'art. 17 del D.L. 19-6-1997, n. 218 che consiste nell'applicazione di un coefficiente di redditività alla media dei ricavi accertati o, in mancanza, dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, per l'ultimo triennio, anteriore al periodo d'imposta in cui è effettuato il trasferimento.

La percentuale di redditività non può essere inferiore al rapporto tra redditi e ricavi accertati, o dichiarati, per il periodo d'imposta in cui avviene il trasferimento.

Tale prodotto (redditività per media ricavi) deve poi essere moltiplicato per tre, tranne che nei casi specifici in cui può essere moltiplicato per due, cioè quando:

- l'attività è iniziata entro i tre periodi d'imposta antecedenti quello in cui avviene il trasferimento;

- l'attività non è stata svolta nell'esercizio precedente a quello del trasferimento per almeno la metà del periodo di normale attività;

- la durata residua del contratto di locazione dei locali, nei quali è svolta l'attività, è inferiore a dodici mesi.

ciao....
 
tutto ok! ma quando l'azienda da vendere ha avuto per tre anni precedenti e l'anno della vendita sempre un reddito negativo, come si può ricavare la percentuale di redditività per ipoi proseguire per il calcolo dell'avviamento da inserire nel contratto definitivo ? Si avrà comunque con una reddito negativo una percentuale e quindi un avviamento negativo, ma non è possibile dichiArare l'avviamento negativo.
Comunque il prezzo concordato è di 17.000,00 euro, sarei dell'avviso di inserire nel contratto definitivo la somma di circa 7.000/8.000 euro perché l'acquirente intende acquistare solola licenza commeerciale. Che ne pensate della cifra? Sarebbe protetto da un eventuale accertamento?. Grazie per gli eventuali suggerimentialberto Scrivi:

> tempo fa avevo inserito questo tipo di risposta, l'avviamento
> nn può esser frutto di calcoli empirici ma:
>
> valuta le attrezzature ed arredi al valore di mercato,
>
> valutate assieme le merci... (chi compra non è obbligato a
> ritirare il tutto) predisponendo un inventario..
>
> piu che da un calcolo basato su formule empiriche che a volte
> posson portare a risultati fuori da ogni realtà normale..
> occorre valutare in primis che:l'avviamento è dato, ma non
> solo, da: capacità propria del titolare di "mandare avanti la
> baracca" (concedimi l'espressione), dalla sua abilità a gestire
> la clientela, dalla posizione dei locali, marchi, brevetti e
> licenze disponibili, concorrenza nelle vicinanze... , capacità
> di eventuali dipendenti..
> pattuire per bene il punto sulla non concorrenza eventuale del
> cedente.. cioè che non riapra un altro negozio nelle vicinanze
> si da sviare la clientela..
> tener conto che, nel calcolo di detto avviamento, se non è
> attività soggetta a licenza comunale, ma dovendo solo
> rispettare le distanze tra esercizi già esistenti, che un
> acquirente potrebbe decidere di aprirsi il locale senza
> acquistarne uno già esistente.
>
> valuta gli incassi effettivi totali, i redditi e i volumi
> d'affari degli ultimi 3 anni...
>
> la vendita è cmq, frutto della trattativa tra le parti.
> di norma i crediti e debiti non vengon ceduti, rimangon in capo
> al cedente.
>
> consiglio: farsi sempre seguire da un consulente...
> il cessionario (chi compra) ha titolo per la richiesta di un
> "certificato fiscale" per vedersi limitata la responsabilità in
> caso di successivo accertamento eventuale del fisco.. (cerca in
> questo o negli altri forum, ho già messo qualcosa in
> riferimento... usa il motore di ricerca presente nel forum.. )
>
> questo è a grandi linee.. ovviamente il forum non può essere
> esaustivo in tutto, in quanto la cosa è complessa e delicata.
>
> per completezza:
> Per quanto concerne la determinazione dell'avviamento in caso
> di trasferimento d'azienda a titolo oneroso si segnala che
> molti uffici finanziari procedono con un calcolo empirico
> introdotto dal D.L. n. 564/1994, peraltro mai entrato in vigore
> in quanto abrogato dall'art. 17 del D.L. 19-6-1997, n. 218 che
> consiste nell'applicazione di un coefficiente di redditività
> alla media dei ricavi accertati o, in mancanza, dichiarati ai
> fini delle imposte sui redditi, per l'ultimo triennio,
> anteriore al periodo d'imposta in cui è effettuato il
> trasferimento.
>
> La percentuale di redditività non può essere inferiore al
> rapporto tra redditi e ricavi accertati, o dichiarati, per il
> periodo d'imposta in cui avviene il trasferimento.
>
> Tale prodotto (redditività per media ricavi) deve poi essere
> moltiplicato per tre, tranne che nei casi specifici in cui può
> essere moltiplicato per due, cioè quando:
>
> - l'attività è iniziata entro i tre periodi d'imposta
> antecedenti quello in cui avviene il trasferimento;
>
> - l'attività non è stata svolta nell'esercizio precedente a
> quello del trasferimento per almeno la metà del periodo di
> normale attività;
>
> - la durata residua del contratto di locazione dei locali, nei
> quali è svolta l'attività, è inferiore a dodici mesi.
>
> ciao....
 
In merito alla tesi, sostenuta da gran parte della dottrina, secondo cui il D.P.R 460/1996 (che contiene le regole per il calcolo dell'avviamento) è abrogato dal D. Lgs. 218/97, esistono riferimetni normativi, interpretativi o giurisprudenziali a sostegno di questa teoria?
 
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