tutto ok! ma quando l'azienda da vendere ha avuto per tre anni precedenti e l'anno della vendita sempre un reddito negativo, come si può ricavare la percentuale di redditività per ipoi proseguire per il calcolo dell'avviamento da inserire nel contratto definitivo ? Si avrà comunque con una reddito negativo una percentuale e quindi un avviamento negativo, ma non è possibile dichiArare l'avviamento negativo.
Comunque il prezzo concordato è di 17.000,00 euro, sarei dell'avviso di inserire nel contratto definitivo la somma di circa 7.000/8.000 euro perché l'acquirente intende acquistare solola licenza commeerciale. Che ne pensate della cifra? Sarebbe protetto da un eventuale accertamento?. Grazie per gli eventuali suggerimentialberto Scrivi:
> tempo fa avevo inserito questo tipo di risposta, l'avviamento
> nn può esser frutto di calcoli empirici ma:
>
> valuta le attrezzature ed arredi al valore di mercato,
>
> valutate assieme le merci... (chi compra non è obbligato a
> ritirare il tutto) predisponendo un inventario..
>
> piu che da un calcolo basato su formule empiriche che a volte
> posson portare a risultati fuori da ogni realtà normale..
> occorre valutare in primis che:l'avviamento è dato, ma non
> solo, da: capacità propria del titolare di "mandare avanti la
> baracca" (concedimi l'espressione), dalla sua abilità a gestire
> la clientela, dalla posizione dei locali, marchi, brevetti e
> licenze disponibili, concorrenza nelle vicinanze... , capacità
> di eventuali dipendenti..
> pattuire per bene il punto sulla non concorrenza eventuale del
> cedente.. cioè che non riapra un altro negozio nelle vicinanze
> si da sviare la clientela..
> tener conto che, nel calcolo di detto avviamento, se non è
> attività soggetta a licenza comunale, ma dovendo solo
> rispettare le distanze tra esercizi già esistenti, che un
> acquirente potrebbe decidere di aprirsi il locale senza
> acquistarne uno già esistente.
>
> valuta gli incassi effettivi totali, i redditi e i volumi
> d'affari degli ultimi 3 anni...
>
> la vendita è cmq, frutto della trattativa tra le parti.
> di norma i crediti e debiti non vengon ceduti, rimangon in capo
> al cedente.
>
> consiglio: farsi sempre seguire da un consulente...
> il cessionario (chi compra) ha titolo per la richiesta di un
> "certificato fiscale" per vedersi limitata la responsabilità in
> caso di successivo accertamento eventuale del fisco.. (cerca in
> questo o negli altri forum, ho già messo qualcosa in
> riferimento... usa il motore di ricerca presente nel forum.. )
>
> questo è a grandi linee.. ovviamente il forum non può essere
> esaustivo in tutto, in quanto la cosa è complessa e delicata.
>
> per completezza:
> Per quanto concerne la determinazione dell'avviamento in caso
> di trasferimento d'azienda a titolo oneroso si segnala che
> molti uffici finanziari procedono con un calcolo empirico
> introdotto dal D.L. n. 564/1994, peraltro mai entrato in vigore
> in quanto abrogato dall'art. 17 del D.L. 19-6-1997, n. 218 che
> consiste nell'applicazione di un coefficiente di redditività
> alla media dei ricavi accertati o, in mancanza, dichiarati ai
> fini delle imposte sui redditi, per l'ultimo triennio,
> anteriore al periodo d'imposta in cui è effettuato il
> trasferimento.
>
> La percentuale di redditività non può essere inferiore al
> rapporto tra redditi e ricavi accertati, o dichiarati, per il
> periodo d'imposta in cui avviene il trasferimento.
>
> Tale prodotto (redditività per media ricavi) deve poi essere
> moltiplicato per tre, tranne che nei casi specifici in cui può
> essere moltiplicato per due, cioè quando:
>
> - l'attività è iniziata entro i tre periodi d'imposta
> antecedenti quello in cui avviene il trasferimento;
>
> - l'attività non è stata svolta nell'esercizio precedente a
> quello del trasferimento per almeno la metà del periodo di
> normale attività;
>
> - la durata residua del contratto di locazione dei locali, nei
> quali è svolta l'attività, è inferiore a dodici mesi.
>
> ciao....