l'auto va inserita al valore determinato secondo le disposizioni previste dall'art. 65 dpr 917/86 c. 3 bis:
"3-bis. Per i beni strumentali dell'impresa individuale provenienti dal
patrimonio personale dell'imprenditore e' riconosciuto, ai fini fiscali, il
costo determinato in base alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689, da iscrivere tra le attivita' relative all'impresa nell'inventario di cui all'articolo 2217 del codice civile ovvero, per le imprese di cui all'articolo 66, nel registro dei cespiti armmortizzabili. Le relative quote di ammortamento sono calcolate a decorrere dall'esercizio in corso alla data dell'iscrizione. "
dpr 689/74 art. 4
" beni immobili e i beni iscritti in pubblici registri sono valutati
singolarmente in base al costo, assumendo come tale il valore
definitivamente accertato ai fini delle imposta di registro o di successione
o, in mancanza, il prezzo indicato nell'atto di acquisto, maggiorati degli
oneri accessori di diretta imputazione. Il valore o prezzo, se si riferisce
indistintamente all'immobile o a beni mobili, deve essere depurato della
parte imputata a questi ai sensi dei successivi articoli.
Per i beni costruiti in economia od in appalto, si assume il costo di
produzione documentato o da stimare con riferimento alla data di ultimazione
della costruzione.
I valori determinati ai sensi dei commi precedenti sono maggiorati, a titolo
di spese incrementative, nella misura del tre per cento per ciascun anno o
frazione d'anno superiore a sei mesi o nella maggior misura risultante dalla
relativa documentazione
I beni in corso di costruzione sono valutati in base ai costi sostenuti fino
al 31 dicembre 1973.
[%sig%]