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AUTOTUTELA PARZIALE

S

Simone

Ospite
<HTML>Mi è stato notificato un avviso di accertamento oramai divenuto definitivo.
Ho però trovato nuovi elementi utili a far ridurre le pretese del fisco.
Ho presentato istanza di autotutela che è stata accolta parzialmente.
L'ufficio ha riliquidato le imposte ed il 100% delle sanzioni.
Ho chiesto di poter pagare le sanzioni ridotte ad 1/4, mi è stato risposto di no.
Credo che l'uffcio sia caduto in errore ma non trovo alcun documento ufficiale (anche un testo in libreria) che sia molto chiaro sull'argomento.
Datemi un piccolo aiuto grazie.</HTML>
 
<HTML>posso aiutarti se mi precisi quando hai presentato istanza di autotutela, ossia se prima o dopo la scadenza dei termini per impugnare l'accertamento.
Poi avrei bisogno di sapere di quali imposte si tratta.

[email protected]</HTML>
 
<HTML>L'istanza è stata presentata dopo la scadenza dei termini per impugnare l'accertamento.
L'imposta è l'IRPEF</HTML>
 
<HTML>la riduzione delle sanzioni spetta anche in base alla cosiddetta acquiescenza, ossia quando non si impugna l'avviso di accertamento. Però occorre pagare tutto quanto accertato entro gli stessi termini che valgono per ricorrere; in questo caso le sanzioni vengono ridotte ad un quarto dell'irrogato. Se lei ha lasciato passare i 60 giorni senza pagare nè ricorrere ha già avuto un miracolo con l'autotutela dell'ufficio...

[email protected]</HTML>
 
Mi è stato notificato dalla Agenzia delle Entrate (in data 9/12/2010) un avviso d'accertamento su imposta redditi comprendente un tributo non dovuto. In data 16/12/2010 ho presentato istanza in Autotutela per richiedere la rettifica dell'imposta. Nonostante le mie sollecitazioni, l'accettazione della mia istanza (con annullamento parziale dell'accertamento contestato e indicazione dell'imposta corretta da pagare)mi è stata comunicata in data 16/06/2011. Mi sono recato agli uffici dell'Agenzia per avere informazioni sulle modalità con cui dovevo effettuare il pagamento rettificato ma mi è stato comunicato che, essendo abbondantemente trascorso il termine di 60 giorni previsto per quest ultimo, non mi resta che attendere la successiva cartella e pagare il doppio della somma. Cosa posso fare? L'agenzia non ha l'obbligo di inviare la notifica dell'annullamento IN TEMPO per consentire al contribuente di effettuare il pagamento?
 
Purtroppo la presentazione dell'istanza per la revisione dell'atto in autotutela non sospende i termini per il ricorso per cui entro 60 gg. avresti dovuto presentare ricorso in CTP eccependo la rettifica del quantum preteso; successivamente l'Agenzia avrebbe emesso l'atto con il quale accoglie l'istanza e avrebbe richiesto la cessata materia del contendere alla CTP adita.
Tieni presente che vi sono diverse sentenze nelle quali è stato censurato il comportamento dell'ufficio nel momento in cui ha ritardato l'esercizio dell'autotutela con conseguente risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.
A mio avviso bisognerebbe valutare con l'ufficio il pagamento delle somme rideterminate a seguito della presentazione dell'istanza con conseguente sgravio della cartella, quando arriverà.
Ciao.
 
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