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autocarro

natalia

Utente
Gentili colleghi vorrei riportarvi ora su un quesito che spesso troviamo nel forum sugli autoveicoli aziendali e in particolare sull'autocarro!!!

Nello specifico se un'impresa di pulizie acquista il furgoncino con soli due posti per le persone e il resto trasporto di merci (un cangu della renault) posso tranquillamente portarmi in detrazione al 100% l'iva pagata e gli ammortamenti ecc???

Ora dall'art 19-bis del Dpr 633 non viene mensionata la detraibilità limitata di tali veicoli per cui si ritiene totalmente detraibile.
Allora si deve ricorrere all'art 19 del citato dpr dove si parla di "beni acquistati nell'esercizio dell'impresa...." ma non vorrei che proprio perchè la normativa non è chiara dicano che di fatto "non è inerente all'impresa" come diceva la circolare ministeriale 48/e del 1998 dove l'autoveicolo deve essere necessario: senza il quale non si producono ricavi!!!
Secondo Voi:


1) Sono tranquilla con la detrazione nel mio caso (impresa di pulizie e cangu) dell'iva oppure mi possono obiettare quanto ho scritto sopra??

2) Inoltre oggi la deducibilità degli iva autoveicoli è al 40% e riguarda anche gli autocarri?

3) il furgoncino cangu è un autocarro i cd veicoli speciali?


Scusate la confusione se qualcuno riesce a mettere ordine .....molte grazie a chi dirà la sua opinione.
Natalia
 
Riferimento: autocarro

Da quanto affermi si denota l'inerenza dell'autocarro, quindi nessuna variazione circa detraibilita' Iva e deducibilita' costi 100%.-
Altro discorsi per le autovettura, in sintesi per autoveicoli aziendali relativi a soggetti diversi da professionisti ed agenti questo e' il trattamento:

Tipologia del veicolo IMposte reddito Regime IVAEsclusivam.
strumentali attivita:' Deduzione 100% Detrazione 100%


Adibiti uso pubblico: Deduzione 100% Detrazione 100%


Autocarri: Deduzione 100% Detrazione 100%


Assegnati in uso
promiscuo a dipendenti amm.ri
e collaboratori coord.e
continuativi: Deduzione dell'importo
fatturato a terzi + fringe benefit
(busta paga) con limite del costo
sostenuto
Detrazione misura max40%
Non assegnati (auto aziendali):
INdeducibilita' 100& detrazione misura max40%


Buon lavoro e buona giornata.-
 
Riferimento: autocarro

Da quanto affermi si denota l'inerenza dell'autocarro, quindi nessuna variazione circa detraibilita' Iva e deducibilita' costi 100%.-
Altro discorsi per le autovettura, in sintesi per autoveicoli aziendali relativi a soggetti diversi da professionisti ed agenti questo e' il trattamento:

Tipologia del veicolo IMposte reddito Regime IVAEsclusivam.
strumentali attivita:' Deduzione 100% Detrazione 100%


Adibiti uso pubblico: Deduzione 100% Detrazione 100%


Autocarri: Deduzione 100% Detrazione 100%


Assegnati in uso
promiscuo a dipendenti amm.ri
e collaboratori coord.e
continuativi: Deduzione dell'importo
fatturato a terzi + fringe benefit
(busta paga) con limite del costo
sostenuto
Detrazione misura max40%
Non assegnati (auto aziendali):
INdeducibilita' 100& detrazione misura max40%


Buon lavoro e buona giornata.-

Att.ne però alla questione autocarri perché non è pacifico che un autoveicolo immatricolato come autocarro sia strumentale all'attività d'impresa.
Il DL 223/06, infatti, ha inserito il c.d. test sui "falsi autocarri" e cioè un autoveicolo immatricolato come autocarro per "meritarsi" la deduzione dei costi al 100% deve osservare i seguenti parametri:
1) 4 o più posti a sedere
2) codice carrozzeria "F0"
3) rapporto tra potenza del motore espressa in Kw e potenza del veicolo (differenza tra massa complessiva e tara) espressa in TN uguale o superiore a 180.
Tali dati sono tutti desumibili dal libretto di circolazione e solo se vengono rispettati contemporaneamente danno luogo alla deduzione integrale dei costi e alla detrazione integrale dell'IVA.
In caso contrario subiranno il trattamento fiscale previsto per le autovetture e in particolare:
1) IVA detraibile al 40%
2) Costi deducibili al 40%
3) Ammortamenti e/o canoni di leasing deducibili al 40% nel limite del valore di 18.076,00 euro
4) Uso promiscuo dipendente: costi deducibili al 90% senza limitazioni
5) Uso promiscuo amministratore: costi deducibili nel limite del fringe benefit assegnato all'amministratore; la differenza che eventualmente eccede tale limite deducibile al 40%.
Saluti.
 
Riferimento: autocarro

Mi sembra di capire allora che tutta la contestazione sull'autocarro si riduca al provvedimento dell'Age del 6 Dicembre e una volta verificati i parametri indicati non sorgerebbero contestazioni....Speriamo che non si inventino altri limiti interpretativi.
Buona giornata a presto:yes2:
 
Riferimento: autocarro

Att.ne però alla questione autocarri perché non è pacifico che un autoveicolo immatricolato come autocarro sia strumentale all'attività d'impresa.
Il DL 223/06, infatti, ha inserito il c.d. test sui "falsi autocarri" e cioè un autoveicolo immatricolato come autocarro per "meritarsi" la deduzione dei costi al 100% deve osservare i seguenti parametri:
1) 4 o più posti a sedere
2) codice carrozzeria "F0"
3) rapporto tra potenza del motore espressa in Kw e potenza del veicolo (differenza tra massa complessiva e tara) espressa in TN uguale o superiore a 180.
Tali dati sono tutti desumibili dal libretto di circolazione e solo se vengono rispettati contemporaneamente danno luogo alla deduzione integrale dei costi e alla detrazione integrale dell'IVA.
In caso contrario subiranno il trattamento fiscale previsto per le autovetture e in particolare:
1) IVA detraibile al 40%
2) Costi deducibili al 40%
3) Ammortamenti e/o canoni di leasing deducibili al 40% nel limite del valore di 18.076,00 euro
4) Uso promiscuo dipendente: costi deducibili al 90% senza limitazioni
5) Uso promiscuo amministratore: costi deducibili nel limite del fringe benefit assegnato all'amministratore; la differenza che eventualmente eccede tale limite deducibile al 40%.
Saluti.


Giusta precisazione, solamente su autocarri avanti i parametri richiesti.-
Aggiungerei che le spese con IVA detraibile nella misura del 40% riguardano:
• l’acquisto dei veicoli, compresi i contratti di assemblaggio e simili;
• la fabbricazione;
• l’acquisto intracomunitario;
• l’importazione;
• il leasing;
• il noleggio,
• la modificazione, la riparazione e la manutenzione;
• le cessioni o le prestazioni effettuate in relazione ai veicoli e al loro uso, compresi i carburanti e i
lubrificanti.
Rimane indetraibile l’IVA sui pedaggi autostradali.
Saluti.-
 
Riferimento: autocarro

Mi sembra di capire allora che tutta la contestazione sull'autocarro si riduca al provvedimento dell'Age del 6 Dicembre e una volta verificati i parametri indicati non sorgerebbero contestazioni....Speriamo che non si inventino altri limiti interpretativi.
Buona giornata a presto:yes2:

Se il test viene superato non dovresti avere problemi.
Ciao Natalia.
 
Riferimento: autocarro

Giusta precisazione, solamente su autocarri avanti i parametri richiesti.-
Aggiungerei che le spese con IVA detraibile nella misura del 40% riguardano:
• l’acquisto dei veicoli, compresi i contratti di assemblaggio e simili;
• la fabbricazione;
• l’acquisto intracomunitario;
• l’importazione;
• il leasing;
• il noleggio,
• la modificazione, la riparazione e la manutenzione;
• le cessioni o le prestazioni effettuate in relazione ai veicoli e al loro uso, compresi i carburanti e i
lubrificanti.
Rimane indetraibile l’IVA sui pedaggi autostradali.
Saluti.-

Giusto Gio, l'IVA sui pedaggi rimane indetraibile.
Per quanto riguarda l'IVA relativa alle cessioni delle autovetture aziendali si attende un chiarimento da parte dell'AE circa l'applicabilità dell'imposta solo sul 40% del corrispettivo della cessione, dato che con riferimento alla compilazione dell'istanza di rimborso IVA l'AE ha stabilito che in caso di cessione dell'autovettura l'IVA va calcolata sul corrispettivo totale e quindi va corrisposta al 100% venendosi a determinare in questo modo, secondo me, il mancato rispetto del principio di nautralità che caratterizza questa imposta, ossia la perfetta simmetria tra quanto detratto "a monte" e quanto addebitato "a valle".
Ciao Gio....buon lavoro.
 
Riferimento: autocarro

Da quanto affermi si denota l'inerenza dell'autocarro, quindi nessuna variazione circa detraibilita' Iva e deducibilita' costi 100%.-
Altro discorsi per le autovettura, in sintesi per autoveicoli aziendali relativi a soggetti diversi da professionisti ed agenti questo e' il trattamento:

Tipologia del veicolo IMposte reddito Regime IVAEsclusivam.
strumentali attivita:' Deduzione 100% Detrazione 100%


Adibiti uso pubblico: Deduzione 100% Detrazione 100%


Autocarri: Deduzione 100% Detrazione 100%


Assegnati in uso
promiscuo a dipendenti amm.ri
e collaboratori coord.e
continuativi: Deduzione dell'importo
fatturato a terzi + fringe benefit
(busta paga) con limite del costo
sostenuto
Detrazione misura max40%
Non assegnati (auto aziendali):
INdeducibilita' 100& detrazione misura max40%


Buon lavoro e buona giornata.-


Attnewnzione sull'IVA tutto OK ma per la deducibilità dalle imposte sul reddito ci sono novità
per le auto in uso al dipendente con fringe benefit deucibilità dei costi al 90% senza limiti di importi
per le altre auto aziendali deducibilità dei costi pari al 40% con tun tetto di costo per il calcolo degli amm.ti e dei leasing di Euro 18.076 )incluso qua IVA indetraibile e [argomento delicato] Euro 3.615 x i noleggi tutto questo dal 2007

Ciao
 
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