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S

SONIA M.

Ospite
ho difficolta' a capire quando sono entrate in vigore le nuove regole per la deduzione delle auto dal momento che devo chiudere l'iva del 3'trimestre e registrare le schede carburanti e le fatture attinenti alle auto.
Qualcuno mi puo' aiutare?
grazie33256

[%sig%]
 
Per gli acquisti effettuati dal 14.9.2006 la detraibilità dell’IVA è ancorata all’inerenza con l’attività esercitata, tenendo presente l’eventuale “uso promiscuo”.

Per modifiche introdotte all’art. 164, comma 1, TUIR relativo al trattamento fiscale dei veicoli aziendali, è possibile desumere la generalizzata indeducibilità dei costi/spese (quote di ammortamento, canoni di leasing, carburanti, assicurazioni, ecc.) relativi alle autovetture, ciclomotori e motocicli. Le nuove disposizioni hanno effetto dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del DL in esame, ossia, per la generalità dei soggetti, dal 2006.


Infatti la deducibilità integrale è limitata ai seguenti casi:
1.veicoli utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività dell’impresa (fattispecie non modificata);
2. veicoli adibiti ad uso pubblico (fattispecie non modificata).
Sono previsti i seguenti casi di deducibilità limitata:
3.nella misura dell’80% dei costi relativi ai veicoli utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio, nel limite, per il costo d’acquisto, di € 25.822,84 (fattispecie non modificata);

4.per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta la deducibilità, in misura corrispondente all’importo che costituisce fringe benefit in capo al dipendente (in precedenza era ammessa l’integrale deducibilità dei relativi costi);

5. è altresì ridotta dal 50% al 25% la deducibilità dei costi/spese per i veicoli utilizzati dai professionisti, nel limite, per il costo d’acquisto, di € 18.075,99.

Ciao
Valeria
 
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