al di la del solito discorso "auto fuoristrada (immatricolata autocarro)" iva e costi deducibili solo se inerenti, solo se effettivamente è usata come autocarro (anche per gli aspetti inerenti all'assicurazione che potrebbe nn risarcire i terzi trasportati in caso di incidente)secondo me, l'auto a km zero è da considerarsi usata e nn puoi far ammortamenti anticipati se non nel primo esercizio in cui il bene entra in funzione.
l' ex art. 67 dpr 917/86 stabilisce che per operare gli ammortamenti anticipati per tre anni, gli stessi beni non devon esser stati utilizzati dal precedente proprietario.
Ai fini della legge tremonti (ma solo per questi fini) le cosiddette «auto a km zero» potevano beneficiare della detassazione prevista dalle disposizioni della Tremonti-bis. Nella fattura d’acquisto il concessionario doveva inserire una dicitura che richiami da un lato che trattasi di auto nuova (che non ha cioè percorso km neppure a fini dimostrativi) e che, dall’altro, sulla stessa non si è mai beneficiato di agevolazioni fiscali. È questa una delle conseguenze per gli automobilisti titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo che scaturisce dalla circolare n. 90/E sull’applicazione della Tremonti-bis.
Che cosa sono le auto a km zero.
Per auto a km zero si intendono vetture già immatricolate dal concessionario e vendute come usate da quest’ultimo allo scopo di recuperare in fretta la somma anticipata alla casa. Su queste auto lo sconto rispetto al prezzo di listino va normalmente dal 15 al 30%, ma su certi modelli (normalmente sul mercato da ormai qualche anno o con difficoltà di vendita) lo sconto può arrivare fino al 40%. Su queste auto, peraltro, è frequente anche ottenere gratuitamente il passaggio di proprietà (con risparmi che vanno dalle 600 mila lire ai 2 milioni). In talune circostanze è inoltre possibile non pagare per qualche mese la tassa di possesso (bollo). Normalmente il tachimetro di tali auto deve indicare una percorrenza inferiore ai 100 km o zero.
Si tratta quindi nella generalità dei casi di auto di fatto nuove e non utilizzate dal concessionario neppure a scopi dimostrativi.
Le previsioni della circolare n. 90/E. In merito agli investimenti agevolabili per i soggetti titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo, il comma 3° della circolare citata ribadisce che una delle fondamentali caratteristiche dei beni agevolabili è il requisito della novità, con la conseguenza che restano in ogni caso esclusi dall’agevolazione i beni a qualunque titolo utilizzati.
Nella circolare viene inoltre specificato che «il requisito della novità sussiste anche nel caso in cui l’acquisto del bene avvenga presso un soggetto che non sia né il produttore né il rivenditore, a condizione che il bene stesso non sia stato mai utilizzato (o dato ad altri in uso) né da parte del cedente, né da alcun altro soggetto. È necessario precisare che deve comunque trattarsi di beni per i quali il venditore non abbia fruito di agevolazioni». Alla luce di tali disposizioni, quindi, a nulla rileverà che l’auto a km zero risulti già immatricolata dal concessionario prima dall’acquisto da parte dell’utilizzatore finale, avendo di fatto rilevanza al fine di poter fruire dell’agevolazione esclusivamente la condizione che la stessa non risulti di fatto utilizzata dal rivenditore. In merito all’agevolazione sarà opportuno per il cedente inserire nella fattura di vendita dell’autovettura la seguente dizione (o una a essa equivalente): «L’auto non è mai stata utilizzata e non ha beneficiato di agevolazioni fiscali. Essa risponde quindi alle disposizioni di cui alla circolare n. 90/E del 17 ottobre 2001 ed è agevolabile ai sensi dell’art. 4 della legge n. 383 del 18/10/2001». In tal modo l’acquirente, anche in caso di successive verifiche, nulla dovrà temere ai fini della revoca dell’agevolazione, in quanto l’eventuale responsabilità in caso di mendace attestazione, non potrà che permanere in capo al cedente.
ciao..
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