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Assunzioni legge 407/90

Leb

Utente
Vi pongo queste problematiche :

- Primo caso. Lavoratore con 21 mesi di disoccupazione risultanti da scheda del centro per l'impiego, quindi non ha i 24 mesi di dispuccupazione per essere assunto con le agevolazioni previste dalla legge 407 : è possibile assumerlo da subito (ad es. come part-time nei primi 3 mesi) e poi richiedere all'Inps le agevolazioni 407/90?

- Secondo caso. Un datore di lavoro sanzionato in passato per "lavoro nero", ma che ha regolarmente sanato detta irregolarità assumendo il dipendente e pagando le sanzioni, può procedere ad assunzioni con legge 407/90, fermo restando i requisiti del lavoratore previsti dalla legge?
 
Salve Leb, come ti è noto, lo sgravio è previsto nel solo caso di nuove assunzioni. Assumendolo adesso, alla fine dei tre mesi, non è possibile godere del beneficio, in quanto il lavoratore è già dipendente.
Tuttavia, è possibile assumere in questo momento, il lavoratore con un contratto a termine di 3 mesi ( anche part-time), al termine di quest’ultimo rapporto il lavoratore dovrà iscriversi nuovamente al cpi, ottenendo in questo caso la certificazione che ti consente di beneficiare delle agevolazioni, trattandosi di nuova assunzione.


Nella seconda fattispecie, (per quanto di mia conoscenza) non si rinviene alcuna norma, che vieta al datore di ottenere lo sgravio, in presenza di una sanzione successivamente sanata.
Saluti domenico
 
Grazie Domenico.
Chiaro il discorso relativo al fatto che la 407 richiede che l'assunzione sia nuova.
Ho qualche dubbio sul requisito reddituale che consente la conservazione dello stato di disoccupazione ed il maturare degli ulteriori mesi per il lavoratore fino al raggiungimento dei 24 mesi di disoccupazione attestati dalla scheda del CPI, in modo tale che lo stesso possa poi essere assunto con le agevolazioni ex L. 407.
La normativa fa riferimento al reddito dell'anno in corso. Quindi - sempre in relazione all'esempio fatto (contr.tempo det. x 3 mesi, poi nuova assunzione ex 407) - se entrambi i contratti si stipulano nel 2012 e la somma dei redditi percepiti dal lavoratore dipendente supererà euro 8.000,00 nel 2012, potrebbero sorgere problemi nel mantenimento dei requisiti delle agevolazioni della 407? In pratica, non è che l'Inps successivamente contesta le agevolazioni contributive per il fatto che il reddito del lavoratore nel 2012 ha superato la soglia degli 8000 euro???
 
Caro/a Leb, evidente c’è un po di....confusione in quel che dici.
Parli di reddito di anno in corso perchè la normativa questo indica, scusami, dove lo hai letto?.
Non è così.
Il riferimento reddituale da tenere presente è quello ( eventuale) percepito dal lavoratore nei 21 mesi precedenti, più il reddito percepito nei tre mesi in argomento (24 mesi), quindi prestare attenzione che non superi il totale del reddito, che come è noto è pari a 8.000 €.
Saluti domenico
 
Ok, grazie tutto chiaro e meglio così. I miei dubbi nascevano dopo aver consultato alcune pagine di siti internet di centri per l'impiego in cui si parlava di requisito reddituale riferito all'anno in corso.
La normativa è la seguente art. 5, D.Lgs. 297/2002 :

1. L'articolo 4 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e' sostituito dal seguente:
"Art. 4 (Perdita dello stato di disoccupazione). - 1. Le Regioni stabiliscono i criteri per l'adozione da parte dei servizi competenti di procedure uniformi in materia di accertamento dello stato di disoccupazione sulla base dei seguenti principi:
a) conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attivita' lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione. Tale soglia di reddito non si applica ai soggetti di cui all'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468;
b) perdita dello stato di disoccupazione in caso di mancata presentazione senza giustificato motivo alla convocazione del servizio competente nell'ambito delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3;
c) perdita dello stato di disoccupazione in caso di rifiuto senza giustificato motivo di una congrua offerta di lavoro a tempo pieno ed indeterminato o determinato o di lavoro temporaneo ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196, con durata del contratto a termine o, rispettivamente, della missione, in entrambi i casi superiore almeno a otto mesi, ovvero a quattro mesi se si tratta di giovani, nell'ambito dei bacini, distanza dal domicilio e tempi di trasporto con mezzi pubblici, stabiliti dalle Regioni;
d) sospensione dello stato di disoccupazione in caso di accettazione di un'offerta di lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo di durata inferiore a otto mesi, ovvero di quattro mesi se si tratta di giovani.".
 
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