Salve, ti riporto la risposta ad interpello fornita da parte di una Direzione Territoriale del Lavoro ( DTL ) ad apposito quesito, dove viene illustrata la posizione Inps.
saluti
In merito ai rapporti lavorativi fra parenti si è formato un consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione che crea un distinguo tra familiari conviventi e familiari NON conviventi: per i primi opererebbe una presunzione (seppur relativa) di gratuità delle prestazioni svolte;
per la seconda ipotesi la presunzione sarebbe invece di normale onerosità del rapporto, superabile con la dimostrata sussistenza di sicuri elementi in senso contrario. L’INPS, nel richiamare tale orientamento giurisprudenziale, precisa che i criteri ricavabili dalle pronunce della Suprema Corte si applicano principalmente nei rapporti instaurati nell’ambito delle imprese individuali, delle società di persone e delle attività non rientranti nel concetto di impresa, mentre nei confronti delle società di capitali trovano sicuramente minore applicazione in quanto la figura del datore di lavoro si identifica nella società e non nella persona degli amministratori (Circ. INPS n. 179/1989 – all. C). Soltanto alla luce di tali indicazioni può essere astrattamente valutata la eventuale regolarità della assunzione quale lavoratrice subordinata della coniuge da parte di un professionista.