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assistenza a persona con disabilità grave: qual è la verità?

Salve a tutti, vorrei chiedere un'informazione a proposito di diritti e agevolazioni per chi si occupa dell'assistenza di una persona con legge 104 art. 3 comma 3.
Leggo in giro notizie contrastati. L'aspetto che mi interessa è la richiesta di avvicinamento della sede di lavoro di un dipendente pubblico che assiste una sua "parente", ossia una affine di secondo grado. Io, presto assistenza al nonno di mia moglie, quindi siamo affini di secondo grado. Io sono residente in un altro Comune rispetto alla persona da assistere; le nostre abitazioni distano 30 km. Qualcuno mi ha detto che non è necessaria la residenza anagrafica nella stessa abitazione della persona con disabilità, qualcuno sostiene di sì. Qualcun altro sostiene che non è un beneficio che spetta agli affini, ma solo ai parenti.
Io chiedo a voi e mi limito a postare ciò che sono riuscito a trovare, ossia gli articoli della 104. Non mi pare di leggere riferimenti all'obbligatorietà della residenza con la persona disabile. E leggo che si parla pure di affini.
Grazie.

art.33 comma 3. Il lavoratore dipendente, pubblico o privato, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa, per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità, che non sia ricoverata a tempo pieno, rispetto alla quale il lavoratore sia coniuge, parte di un'unione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della medesima legge, parente o affine entro il secondo grado. In caso di mancanza o decesso dei genitori o del coniuge o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto, ovvero qualora gli stessi siano affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, il diritto è riconosciuto a parenti o affini entro il terzo grado della persona con disabilità in situazione di gravità. Fermo restando il limite complessivo di tre giorni, per l'assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli sopra elencati, che possono fruirne in via alternativa tra loro. Il lavoratore ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone con disabilità in situazione di gravità, a condizione che si tratti del coniuge o della parte di un'unione civile di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, o del convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della medesima legge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con disabilità in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.


art. 33 comma 5: Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.

Grazie
 
...hai certamente diritto ai 3 giorni, e in quel caso hai diritto "ove possibile" a scegliere la sede di lavoro..intanto grazie mille per la risposta.
Sì, la questione che maggiormente mi interessa è proprio quella della richiesta di avvicinamento come sede di lavoro, naturalmente "ove possibile".

Vediamo se ho capito: il fatto di essere "affine di secondo grado" e di risiedere a 30 km dalla casa del nonno acquisito, comuqnue non pregiudica la possibilità di chiedere l'avvicinamento di sede. Giusto?
 
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