Scusami Roberta, siamo commercialisti e non assicuratori. Comunque cercherò di darti una risposta:
Dal 1º gennaio 2001 il regime fiscale dei contratti di assicurazione sulla vita risulta così disciplinato.
a) I contratti di assicurazione sulla vita individuali assimilati all'adesione a un fondo pensione di cui al Dlgs 124/93 (i cosiddetti Pip - Piani individuali di previdenza).
Questi rientrano tra le nuove forme di previdenza individuale introdotte con la riforma di cui al Dlgs 47/2000 e si realizzano attraverso la sottoscrizione di un contratto di assicurazione sulla vita avente finalità previdenziali. Essi sono equiparati alle forme di previdenza individuale, attuate mediante adesione a fondi aperti e a quelle collettive dei fondi chiusi.
Ai sensi dell'articolo 10, nuova lettera e-bis) del Tuir, pertanto, anche i premi pagati per un Pip potranno essere dedotti fino all'importo massimo del 12% del reddito complessivo e comunque per un importo non superiore a 5.164,57 euro. Se sussistono anche redditi di lavoro dipendente, relativamente a questi redditi, la deducibilità compete per un importo complessivamente non superiore al doppio della quota di Tfr destinata al Pip, pur sempre nel rispetto di entrambi i limiti sopra indicati.
La prestazione potrà essere erogata soltanto al raggiungimento dell'età pensionabile (anzianità o vecchiaia) e potrà essere corrisposta in capitale fino al 50% del montante maturato mentre la restante parte verrà erogata in rendita. La tassazione avverrà in capo al percipiente con il regime della tassazione separata, per la parte in capitale, e con quello della tassazione progressiva, per la parte in rendita.
Salvo alcune deroghe, comunque, in entrambi i casi sarà tassata solo la parte del capitale o della rendita che corrisponde ai contributi dedotti, mentre non sarà più incisa quella parte di montante corrispondente ai rendimenti, già stati tassati anno per anno nella fase di accumulo del piano previdenziale.
b) I contratti di assicurazioni sulla vita di natura finanziaria.
Ai sensi dell'articolo 13-bis, lettera f) del Tuir, i premi pagati per una polizza di assicurazione sulla vita possono essere detratti, fino a naturale scadenza del contratto, nel limite di 1.291,14 euro all'anno soltanto se questo è stato sottoscritto in data anteriore al 1º gennaio 2001, mentre la detrazione non è più consentita se la stipula decorre da quella data per la parte del premio riferibile alla componente finanziaria della polizza (somma destinata a essere convertita in capitale o rendita).
Rimangono, comunque, detraibili le quote di premio relative alla copertura del rischio morte.