Riferimento: assegni familiari
Salve, la risposta è affermativa.
Lo prevede l'art. 2 comma 2 del D.L. nr. 93-08, e ribadito dalla circolare dell'ADE nr. 49-08.
Infatti i redditi che sono soggetti all'imposta sostitutiva non concorrono alla formazione del reddito complessivo ne ai fini Irpef e Isee, ma devono essere considerati ai fini previdenziali e assistenziali nella fattispecie Assegni familiari.
saluti domenico