I nuovi adempimenti possono essere così riassunti:
- le prestazioni rese dai subappaltatori ai propri committenti (appaltatore principale o altro subappaltatore) devono essere fatturate senza addebito dell'imposta, indicando nel documento fiscale la norma di esonero (art.17 co.6 DPR 633/72);
- l’appaltatore deve registrare ed integrare la fattura con l’aliquota propria della prestazione svolta (4%, 10% o 20%) e la relativa imposta dovuta;
- l’appaltatore deve poi registrare la fattura ricevuta sia nel registro delle fatture emesse sia in quello degli acquisti. L’integrazione della fattura e l’annotazione devono avvenire entro 15 giorni dalla data di ricevimento con riferimento al relativo mese.
Non potendo più addebitare l’’IVA, i subappaltatori si troveranno sistematicamente in posizione creditoria verso l'Erario, per cui viene loro riconosciuta:
- la facoltà di chiedere a rimborso l'eccedenza d'imposta detraibile, risultante dalla dichiarazione Iva annuale;
- la possibilità di effettuare la compensazione infrannuale di eccedenze di crediti Iva;
- una più elevata misura massima, di un milione di euro per anno solare, quale soglia dei crediti d'imposta e dei contributi compensabili o rimborsabili in conto fiscale, laddove il volume d'affari dell'anno precedente sia costituito per almeno l'80% da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto.
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