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art. 72 D.P.R. 633/72

P

pier

Ospite
Buongiorno a tutti,
ho bisogno di un chiarimento inmerito al citato articolo 72 dpr 633/72. Vi espongo il caso concreto.
Una società esercente l'attività di commercio al dettaglio di capi d'abbigliamento, ha venduto beni a dei diplomatici esteri. I compensi sono stati annotati nei corrispettivi, hanno emesso la relativa fattura (con iva) ed ho il modello vistato dall'ambasciata. Non dovendo presentare il modello intrastat, cosa devo fare a livello contabile?
1)la fattura l'ho registrata come fattura compensativa su corrispettivi.
2)dato che l'iva è stata restituita all'acquirente, come registro l'evento?giro la voce iva a cassa o devo emettere un nuovo documento????
Vi prego aiutatemi!!!!!!!!!grazie
p.s. sono un po confuso
 
I

insegnante

Ospite
Le cessioni in oggetto sono equiparate a operazioni non imponibili. Qui in azienda, tempo fa si fece una fornitura alla base americana sommergibili della Maddalena e il comando ci chiese appunto la non applicazione dell'imposta. Nel tuo caso, un po' mal posto x la verita', mi pare necessaria una nota di credito che annulli la fattura con iva precedentemente emessa, e la riemissione di una nuova fattura non aimponibile art. 8.

P.S. Cos'e' registrazione "comr fattura compensativa"? Ciao.
 
P

pier

Ospite
grazie per la risposta.
la fattura è compensativa perchè il ricavo è già stato annotato nei corrispettivi, quindi non rileva ai fini iva e del volume d'affari. ora dato che la fattura è stata emessa con iva, e la società ha già rimborsato l'iva a mezzo bonifico, io cosa devo registrare????faccio una nota di variazione iva da rilevare solo nel registro iva acquisti??
 
I

Insegnante

Ospite
Io farei:

- Toglierei la registrazione dal libro corrispettivi che non c'entra nulla.
- Farei una nota di credito - piu' corretto come dici tu una nota di variazione -, e la registrerei normalmente, o sul libro acquisti, o sul libro vendite con il segno -
- Emetterei una fattura art. 8
 
P

pier

Ospite
Il commento all'art. 72 dice quanto segue:
4)venga compilato il modello 181US, tale formulario deve essere:
-predisposto per ogni singola operazione dall'Ambasciata interessata;
-inoltrato alla competente autorità italiana;
- consegnato dall'acquirente all'operatore economico italiano ai fini dell'emissione della fattura senza applicazione dell'imposta;
- conservato a norma dell'art. 39 unitamente al duplo della fattura.
Quindi il modello 181US deve essere redatto prima dell'acquisto? se così fosse la società ha erroneamente emesso la fattura con iva, doveva sin dall'inizio emetterla non imponibile. Quella fattura non ha motivo di esistere.Con la nota di credito e la successiva fattura non imponibile riesco a giustificare anche la restituzione dell'iva incassata e poi restituita. giusto no?
ciao e grazie mille
 
M

manu

Ospite
infatti è al momento dell'acquisto che la persona facente parte dell'ambasciata deve presentare il 181us che deve essere rilasciato DAL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
perche è il ministero che controlla se anche a quella persona spetta il beneficio (per una questione di reciprocità di benefici tra gli Stati)della non imponibilità iva.
comunque storna la fattura e riemettila art. 72 con la stessa data
 
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