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art.66 comma 3 tuir imprese minori

catia71

Utente
Mi sorge un dubbio: la deroga al criterio di competenza per le imprese minori si può applicare indifferentemente, intendo per alcune tipologie di costi e per altre no, oppure se si opta per la deroga per tutte le tipologie che rientrano nella possibilità di deroga bisogna attuare lo stesso criterio? Ad esempio posso adottarlo per le fatture enel e non per le spese telefoniche?
Grazie
 
la norma da te citata si riferisce alla possibilità, in presenza di contratti a corrispettivi periodici relativi a due periodi d'imposta, i relativi costi POSSONO essere dedotti nell'esercizio nel quale è stato registrato il documento probatorio.
Nel regime dei reddito d'impresa vige sempre il criterio di competenza e la norma soprascritta concede la possibilità, a scelta del contribuente, di evitare la contabilizzazione dei ratei e dei risconti.
trattandosi di una scelta e non di un obbligo credo che tu sia libero di applicarlo all'enel e non anche alle spese telefoniche.
ciao
 
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