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Art. 62 L.289/2002 e Agricoltura

L

Luigi

Ospite
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Ai sensi dell'art. in oggetto, per beneficiare del credito d'imposta ex art. 8 L 388/2000, occorre scaglionare gli investimenti, che danno diritto al credito, in tre anni nelle misure minime del 20, 60 e 100 per cento: altrimenti si perde il diritto al credito.
Ebbene secondo voi questo principio è applicaile anche al credito d'imposta in agricoltura? Faccio presente che a differenza del modello ITS, l'istanza di attribuzione del credito in agricoltura, ITS.A, non prevedeva l'indicazione della tempificazione dell'investimento.

Un caro saluto
 
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