Re: non lo sapete????????
che bello, i gemelli ruggeri ehhehehe
dai si scherza.. ciao..
L’art. 15 n. 3 del dpr 633/1972 prevede che non concorrono a formare la base imponibile le «somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate».
La risoluzione n. 102 del 17/6/1996 ha chiarito che «per spese sostenute in nome e per conto della controparte regolarmente documentate si devono intendere quelle risultanti da documenti intestati al committente del servizio, al quale vengono poi rimessi per il conseguente rimborso dal prestatore del servizio stesso».
Deve comunque essere conservata idonea documentazione atta a giustificare l’esclusione dalla base imponibile. (in assenza di idonea documentazione che le qualifichi come spese anticipate in nome e per conto.....vanno fatturate con iva)
I documenti di spesa devono essere intestati al cliente e successivamente consegnati allo stesso; deve quindi essere emessa fattura dal professionista che, oltre a esporre i propri onorari, deve evidenziare un importo escluso dalla base imponibile ex art. 15, n. 3 del dpr 633/1972. Inoltre, il professionista deve conservare copia dei documenti di spesa rimessi al cliente, al fine di fornire prova circa la legittimità dell’esclusione dalla base imponibile. Oltre alla già citata ris. 102/1996 si possono consultare, nell’ambito della numerosa prassi in materia le seguenti risoluzioni: n. 59 del 17/4/1996, n. 430084 del 15/12/1990, n. 550494 del 22/5/1989, n. 427019 del 12/3/1987, n. 364698 dell’11/3/1977.
ciao