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art. 13 agevolazioni per i nuovi imprenditori

F

francesca

Ospite
Un collaboratore dello Studio di architettura dove lavoro ha preso la P.IVA con il regime agevolato previsto dall'art. 13 della legge 388/2000.
Prima che cio' avvenisse prendeva €6 l'ora al netto della ritenuta d'acconto a cui provvedeva a pagare lo studio in quanto sostituto di imposta. Ora , essendo in regime agevolato a me risulta che questo 20% della ritenuta non sia piu' dovuto e che quindi la fattura sia da fare in questo modo:
€6 x le ore di lavoro + iva al 20%
Secondo il collaboratore invece la ritenuta gli e' dovuta e quindi la fattura è da fare come segue:
€ 6 x le ore di lavoro x il 20% di ritenuta + iva al 20%.
Qualcuno puo' aiutarmi a risolvere questo "problema"?
Inoltre secondo lui l'agevolazione dello Stato sarebbe proprio da ricercarsi nel fatto che lo Studio in quanto sostituto di imposta non dovrebbe piu' accollarsi il pagamento della ritenuta d'acconto che verrebbe pagata direttamente da lui allo Stato.
Grazie in anticipo!!
 
vedi la cm 26/01/2001 n. 8/e
e anche:
Art. 13 L. 23.12.2000, n. 388
- C.M. 3.01.2001, n. 1
- R.M. 18.06.2001, n. 59/E
- R.M. 2.10.2001, n. 86/E
- R.M. 4.04.2003, n. 87/E
- Provv. Ag. Entrate 14.03.2001

La Legge Finanziaria 2001 ha introdotto misure di favore per le nuove attività imprenditoriali e di lavoro autonomo, svolte da persone fisiche. Il meccanismo agevolativo prevede il pagamento di una imposta sostitutiva dell’Irpef, pari al 10%. I neo professionisti ed imprenditori, che optano
per l’applicazione di tale regime fiscale, sono esonerati dagli obblighi di registrazione e dalla
tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte dirette, dell’Irap e dell’IVA; tuttavia, non possono avvalersi del regime forfetario di determinazione dell’IVA e delle imposte sui redditi applicabile nei confronti dei contribuenti “minimi”, ossia con volume d’affari fino a e 10.329,14 (art. 3, cc. 172-184 L. 662/1996), in quanto alternativi. La disposizione normativa ha effetto
con decorrenza dall’1.01.2001.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che i clienti, sostituti d’imposta, di un soggetto che fruisce di uno dei regimi agevolati introdotti dalla Legge Finanziaria 2001, non devono operare la ritenuta, poiché il reddito sarà assoggettato successivamente ad
imposta sostitutiva.

Inoltre, le detrazioni previste dal Tuir non possono essere applicate sul reddito agevolato, qualora questo sia l’unico reddito del contribuente.

ciao....
 
quindi:

•I redditi che formano oggetto dei predetti regimi agevolati non sono assoggettabili a ritenuta d’acconto.
Pertanto, i sostituti d’imposta che corrispondono, ai soggetti che si avvalgono di tali regimi, compensi o somme rientranti tra i componenti positivi di reddito d’impresa o di lavoro autonomo non devono operare la ritenuta.
•A tal fine, i contribuenti interessati rilasceranno al sostituto d’imposta un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i redditi cui le somme afferiscono, sono soggetti a imposta sostitutiva. (indicando tale cosa anche nella fattura)
•In caso di decadenza dai regimi agevolati i contribuenti dovranno fornire tempestiva comunicazione al sostituto.

C.M. 26.01.2001, n. 8/E punto 1.7
 
Scusa ma come fà ad essere in regime agevolato art. 13 (nuove iniziative) se già esercitava l'attività?
La legge parla chiaro, non si può essere in regime agevolato se l'attività svolta è mera prosecuzione di una svolta in precedenza.
 
in parole povere.. ma il collaboratore ma che sta a di?

in ogni caso....se fosse soggetto a ritenuta la fattura sarebbe cosi:

imponibile 1.000

cassa prev. rivalsa 2% 20

iva 20% 204

totale 1.224 (e qui mi fermo se non è soggetto a ritenuta)

- ritenuta acconto 20% 200
netto a pagare 1.024
 
non ci si può avvalere del regime fiscale agevolato se la professione costituisce prosecuzione di lavoro dipendente!
 
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