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archiviazione elettronica..

A

alberto

Ospite
dm. 23/01/2004

Tutte le scritture contabili e i documenti con rilevanza tributaria, quali il
libro giornale ed inventari, le fatture, le lettere e i telegrammi, possono essere conservati sotto forma di registrazioni su supporti di immagini,
purché:
le registrazioni corrispondano ai documenti;
le registrazioni possano, in qualsiasi momento, essere rese leggibili con mezzi posti a disposizione dal soggetto che utilizza tali supporti;

devono esser sottoscritti con firma digitale da parte di un pubblico ufficiale er attestare la conformita' di quanto memorizzato al documento d'origine.

Utilizziamo quindi anche noi la ns. smart card?

va conservata la documentazione cartacea che è stata alla base (fatture prima nota scontrini cassa), ma nn è che bisogna stampare anche su carta il libro giornale.. basta su supporto informatico..

l'unica cosa: stampo oggi su pdf, (salvo il programma acrobat su cd).. ma magari tra 5 anni è cambiata tutta la tecnologia e magari quei file pdf nn son più leggibili e i nuovi pc nn processan piu l'acrobat di oggi.. che si fa?

studierò meglio sta cosa..
 
Questo era un punto dell'archiviazione che avevo fatto alla data del 13 settembre 2004. Occorre verificare se dopo c'è stato qualcos'altro. (mi sembra di si)
Il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2004 introduce l’archiviazione elettronica dei documenti rilevanti ai fini fiscali. In realtà tale novità è ormai attesa da tempo e costituisce il logico punto di arrivo di un percorso di evoluzione normativa,al cui interno dobbiamo menzionare le seguenti disposizioni:
· Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 FEB 1999
· Decreto del Presidente della Repubblica 28 DIC 2000, n.445
· Deliberazione dell’AIPA 13 DIC 2001, n.42 superata dalla delibera CNIPA del 19/2/2004 n.11

Sono queste fonti a indicare le regole e le modalità da seguire nella formazione,trasmissione,conservazione,riproduzione e validazione dei documenti informatici.


Definizione dei documenti

L’archiviazione elettronica riguarda i documenti rilevanti ai fini fiscali quali ad esempio le fatture e tutti i libri e registri necessari per la disciplina tributaria.
Non rientrano nella disciplina le scritture e gli atti rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie nel settore doganale, delle accise e delle imposte di consumo di competenza dell’Agenzia delle dogane, per espressa previsione dell’art. 2, 2° comma.
L’art. 1 fornisce un vero e proprio glossario delle definizioni rilevanti ai fini della corretta applicazione del presente decreto.

Emissione, conservazione ed esibizione dei documenti

L’art. 2 comma 1 stabilisce, ai fini tributari, che l’emissione, la conservazione e l’esibizione di documenti, sotto forma di documenti informatici, nonché la conservazione digitale di documenti analogici, deve avvenire nel rispetto di determinate regole. Più precisamente ogni documento informatico deve:

· assumere la forma di documento statico non modificabile;
· essere atto nel caso ne sia richiesta la esibizione ad essere reso leggibile e disponibile sia su supporto cartaceo che informatico presso il luogo di conservazione delle scritture. E’ possibile anche l’esibizione telematica secondo le modalità stabilite dai direttori delle competenti Agenzie fiscali;
· essere memorizzato su qualsiasi supporto di cui sia garantita la leggibilità nel tempo, purchè sia assicurato l’ordine cronologico e non vi sia soluzione di continuità per ciascun periodo d’imposta. I documenti possono essere conservati sotto forma di registrazioni su supporto di immagini, a patto che le registrazioni corrispondano ai documenti e possano esser rese leggibili in ogni momento mediante strumenti messi a disposizione dal soggetto stesso che utilizza tali supporti:
· essere emesso con l’apposizione del riferimento temporale e della sottoscrizione elettronica per garantire l’attestazione della data, l’autenticità e l’integrità del documento.

Per chiudere la procedura digitale garantendone la valenza tributaria occorre inviare una comunicazione alle agenzie fiscali, entro un mese dalla scadenza dei termini ordinari per la presentazione delle dichiarazioni, che deve comprendere:

· l’impronta dell’archivio informatico oggetto della conservazione
· la sottoscrizione elettronica
· la marca temporale

Per quanto riguarda la conservazione digitale dei documenti in formato analogico originale…. rilevanti ai fini tributari, dobbiamo soffermarci su alcune peculiarità che li distinguono dagli altri tipi di atti che sono:

· La necessità che la conservazione digitale avvenga mediante memorizzazione della relativa immagine
· L’obbligo di concludere il processo di conservazione digitale di documenti analogici originali unici con l’ulteriore apposizione del riferimento temporale e della sottoscrizione elettronica da parte di un pubblico ufficiale, in modo da garantire la conformità di quanto memorizzato al documento d’origine .

Questo ultimo punto è stato oggetto di forti critiche da parte delle categorie professionali.
 
ci rinuncio...

avevan detto che coi pc, informatica, masterizzatori, cd.. spariva la carta.. beh.. io nn so più dove metterla

ciao, buon lavoro
 
che bello quando il libro giornale era un grande quadernone con tantissime colonne......e...mi sembra.. le n.c. si scrivevano in rosso ........... e si facevano più volte le strisciate delle calcolatrici...... e si sbagliavano sempre le somme ....... e non quadrava mai un tubo....
 
le macchine elettro contabili nessuno le ricorda ?
facevi la prima nota, dividevi il dare e l'avere e registravi un gigantesco diversi a diversi impostando per ogni scheda di mastro il saldo iniziale.
Se sbagliavi il saldo tutte le schede erano errate..
Che Bei Tempi altro che Pc
 
..devo avere il pallottoliere da qualche parte e il regolo calcolatore...

li cerco e vi fo sapere heheeh
 
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