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apporto soci

P

paolo

Ospite
l'amministratore ha deciso di versare, quindi apporto personale per momentanea difficoltà per pagamenti fornitori, un apporto di denaro.
ci sono particolare prassi da fare, oppure un semplice versamento e contabilizzo i soci c/apporti nella voce del patrimonio netto??? o meglio a debiti v/amministratori????
in ogni caso dopo qualche mese possono essere restituite la somma versata a lui??? quindi estinzione del debito della societa verso l'amministratore

E'tutto regolare oppure ci sono particolari regole, finanziamento soci ,c'e anche il colleggio sindacale.. vorrei risolvere il tutto in modo semplice in quanto si tratta di situazione momentanea senza ricorrere a finanziamento soci.....
 
I finanziamenti dei soci sono rappresentati dalle somme versate dal socio alla società e che la stessa ad un certo momento restituirà. Non è importante che sia corrisposto o meno un interesse e nemmeno che i versamenti siano effettuati da tutti i soci in misura proporzionale alle quote di partecipazione: l’elemento che funge da discriminante è solamente il diritto del socio alla restituzione delle somme versate.

Tali somme fanno insorgere in capo alla società un debito nei confronti dei soci.

Un eventuale passaggio a capitale necessita della preventiva rinuncia dei soci al diritto alla restituzione, trasformando il finanziamento in un apporto di capitale come più sopra individuato

Di fatto il socio consegnando la somma di denaro stipula con la società un vero e proprio contratto di mutuo (art.1813 Codice Civile) che obbligano, salva diversa volontà delle parti, il mutuatario (società) a corrispondere interessi al mutuante (socio) nella misura prevista dall’articolo 1284 1° comma del codice Civile (interesse legale).

Socio e società possono accordarsi in modo che il finanziamento non produca interessi.

L'onere della prova necessita di uno dei seguenti strumenti :

scambio di corrispondenza a mezzo lettera raccomandata, in cui l'organo amministrativo chiede la disponibilità a effettuare finanziamenti infruttiferi alla Società, indicando i termini di restituzione delle somme.

atto pubblico (contratto di finanziamento ad interessi zero)

scrittura privata registrata (anche senza firme autenticate)

verbale di assemblea con delibera e adesione dei singoli soci (avente il requisito di DATA CERTA).

Altra possibile scelta è quella di inserire nello Statuto Sociale una apposita clausola che preveda che gli eventuali finanziamenti da parte dei soci siano "infruttiferi di interessi salvo diverso accordo"

Aspetti contabili

I finanziamenti debbono essere contabilizzati nel Passivo dello Stato Patrimoniale Gruppo D - Debiti - Voce 4.

Aspetti fiscali

Per le società di capitali e gli enti commerciali soggetti all’IRPEG si rende applicabile l'articolo 95 del Testo Unico sulle Imposte Dirette (DRP 917/1997) mentre per le società di persone si rende applicabile l'articolo 43 del predetto TUID.

Le diposizioni richiamate recitano testualmente che "Le somme versate alle società in nome collettivo e in accomandita semplice dai loro soci si considerano date a mutuo se dai bilanci allegati alle dichiarazioni dei redditi della società non risulta che il versamento è stato fatto ad altro titolo"

Esiste pertanto una presunzione che, salva la prova contraria, indica la società debitrice nei confronti del socio per gli interessi nella misura minima dell'interesse Legale.

Non è quindi vincolante che il finanziamento sia in proporzione alle quote apportate da ciascun socio nel capitale sociale e che risulti da una formale deliberazione.

Riconoscimento degli interessi

Gli interessi si considerano percepiti alle relative scadenze, ove stabilite. Nel caso non vi sia un contratto scritto che le preveda gli interessi si presumono percepiti per l’ammontare maturato nel periodo di imposta, ed i soci dovranno inserire il reddito dei predetti interessi nel Quadro RI della dichiarazione dei redditi Modello Unico

La società può dedurre gli interessi passivi in base al principio di competenza.

Ritenuta di acconto

Al momento del pagamento degli interessi dovrà essere trattenuta la ritenuta d’acconto del 12,50%

L’obbligo di effettuare il versamento della ritenuta di acconto è stato ribadito dalla Cassazione, con sentenza del 4 aprile 1996. In tale sentenza è stato inoltre precisato che tale obbligo sorge esclusivamente con la effettiva restituzione dell’importo al socio.

Imposta di Registro

Sono soggetti ad imposta di registro nella misura del 3%, da versare entro 20 giorni dalla data dell’atto, i finanziamenti che risultano da un unico atto scritto controfirmato da entrambe le parti (socio finanziatore e rappresentante legale della società per conto della stessa)

Sono invece soggetti ad imposta di registro pari al 3% solo in caso d’uso i finanziamenti che risultano da corrispondenza commerciale con data certa (es. spedizione con plico senza busta)

I finanziamenti dei soci nella riforma del diritto societario

Con la riforma del diritto societario i versamenti effettuati dai soci in favore della società saranno iscrivibili alla voce D3 - conto “debiti v/soci per finanziamenti” con una autonoma distinzione che meglio possa dare loro evidenza.

Secondo le nuove disposizioni dell'articolo 2427, n. 19-bis del Codice Civile queste somme dovranno trovare giuste motivazioni ed indicazioni nella nota integrativa, con particolare riguardo alle scadenze delle singole poste ed alla eventuale clausola di postergazione rispetto agli altri creditori
 
ciao antonio grazie per l'esauriente informazione in merito, ma è possobile fare questa operazione tranquillamente, senza tutte queste comploicazioni?????

il modo di fare è vietato prorpio?????? ricorre a sanzioni a errate applicazioni contabili?????
 
il riordino delle norme che regolano i rapporti delle società prevede precise disposizioni in merito ai finanziamenti dei soci. se avete adeguato lo statuto, dovete seguire le regole lì previste e solitamente:
delibera assemblea per "accettare" il finanziamento, modalità di restituzione (sempre prevista la postergazione rispetto ad altri creditori) e maturazione o meno di interessi.
altre forme non sono possibili anzitutto perchè è una forma di approvvigionamento fondi che ricade nella thin cap, con tutte le implicazioni del caso.
per ovviare, quanto meno, al problema socio, puoi fare un finanziamento da terzi (che non siano soci): la società sottoscrive un riconoscimento di debito a favore di X con data certa e con indicazione di tutte le condizioni: scadenza, interessi e modalità di rimborso.
 
Per semplificare è sufficiente una delibera assembleare e l'iscrizione a bilancio come "finanziamenti infruttiferi".

Attenzione ai finanziamenti da terzi:
Il Testo Unico Bancario prevede che la raccolta di risparmio tra il pubblico è vietata ai soggetti diversi dalle banche, mentre non costituisce raccolta di risparmio tra il pubblico quella effettuata presso i soci, dipendenti e le società del gruppo.

B.L.
 
non mi riferivo alla raccolta verso l'esterno ma all'art. 2447bis o ai certificati d'investimento.

è ovvio che se fanno l'assemblea come detto, tutto si risolve.
un'altra cosa: l'amministratore è socio?
 
In una srl e'possibile che i soci rinuncino alle anticipazioni effettuate in precedenza (tra le passività "Finanziamneto soci") attraverso un verbale di assemblea ordinaria ? Nel caso è possibile rilevare contabilmente una sopravvenienza attiva nel Conto economico ?
Grazie Emilio

[%sig%]
 
In una srl e'possibile che i soci rinuncino alle anticipazioni effettuate in precedenza (tra le passività "Finanziamneto soci") attraverso un verbale di assemblea ordinaria ? Nel caso è possibile rilevare contabilmente una sopravvenienza attiva nel Conto economico ?
Grazie Emilio
 
L'assemblea serve per autorizzare l'organo amministrativo di richiedere ai soci la rinuncia ai crediti.
I soci, con comunicazione a parte, dichiareranno la loro rinuncia ex art. 1236 Cod.Civ..
Civilisticamente è corretto la contabilizzazione della rinuncia tra le Altre Riserve - Versamenti dei soci in c/capitale o a Fondo Perduto.

B.L.
 
Fermo restando quanto riportato correttamente da Antonio, mi sembra altresì opportuno specificare che, dato per certo un articolo statutario ove si specifica che i versamenti effettuati dai soci devono sempre considerarsi infruttiferi, salvo patto contrario, l'assemblea non ha ragion d'essere se viene poi contabilizzato in un Soci c/finanziamenti infruttiferi, a maggior ragione se la restituzione avverrà in corso d'anno e quindi senza riporto in bilancio. Diverso sarebbe il caso di versamenti effettuati in conto futuro aumento di capitale, i quali, pur non presumendosi il diritto alla restituzione per il socio, potrebbero essere restituiti laddove non si procedesse all'aumento del capitale. In questo caso una assemblea sarebbe opportuno, ma solo per richiamarla nell'eventuale successiva assemblea di aumento del capitale.
 
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