I finanziamenti dei soci sono rappresentati dalle somme versate dal socio alla società e che la stessa ad un certo momento restituirà. Non è importante che sia corrisposto o meno un interesse e nemmeno che i versamenti siano effettuati da tutti i soci in misura proporzionale alle quote di partecipazione: l’elemento che funge da discriminante è solamente il diritto del socio alla restituzione delle somme versate.
Tali somme fanno insorgere in capo alla società un debito nei confronti dei soci.
Un eventuale passaggio a capitale necessita della preventiva rinuncia dei soci al diritto alla restituzione, trasformando il finanziamento in un apporto di capitale come più sopra individuato
Di fatto il socio consegnando la somma di denaro stipula con la società un vero e proprio contratto di mutuo (art.1813 Codice Civile) che obbligano, salva diversa volontà delle parti, il mutuatario (società) a corrispondere interessi al mutuante (socio) nella misura prevista dall’articolo 1284 1° comma del codice Civile (interesse legale).
Socio e società possono accordarsi in modo che il finanziamento non produca interessi.
L'onere della prova necessita di uno dei seguenti strumenti :
scambio di corrispondenza a mezzo lettera raccomandata, in cui l'organo amministrativo chiede la disponibilità a effettuare finanziamenti infruttiferi alla Società, indicando i termini di restituzione delle somme.
atto pubblico (contratto di finanziamento ad interessi zero)
scrittura privata registrata (anche senza firme autenticate)
verbale di assemblea con delibera e adesione dei singoli soci (avente il requisito di DATA CERTA).
Altra possibile scelta è quella di inserire nello Statuto Sociale una apposita clausola che preveda che gli eventuali finanziamenti da parte dei soci siano "infruttiferi di interessi salvo diverso accordo"
Aspetti contabili
I finanziamenti debbono essere contabilizzati nel Passivo dello Stato Patrimoniale Gruppo D - Debiti - Voce 4.
Aspetti fiscali
Per le società di capitali e gli enti commerciali soggetti all’IRPEG si rende applicabile l'articolo 95 del Testo Unico sulle Imposte Dirette (DRP 917/1997) mentre per le società di persone si rende applicabile l'articolo 43 del predetto TUID.
Le diposizioni richiamate recitano testualmente che "Le somme versate alle società in nome collettivo e in accomandita semplice dai loro soci si considerano date a mutuo se dai bilanci allegati alle dichiarazioni dei redditi della società non risulta che il versamento è stato fatto ad altro titolo"
Esiste pertanto una presunzione che, salva la prova contraria, indica la società debitrice nei confronti del socio per gli interessi nella misura minima dell'interesse Legale.
Non è quindi vincolante che il finanziamento sia in proporzione alle quote apportate da ciascun socio nel capitale sociale e che risulti da una formale deliberazione.
Riconoscimento degli interessi
Gli interessi si considerano percepiti alle relative scadenze, ove stabilite. Nel caso non vi sia un contratto scritto che le preveda gli interessi si presumono percepiti per l’ammontare maturato nel periodo di imposta, ed i soci dovranno inserire il reddito dei predetti interessi nel Quadro RI della dichiarazione dei redditi Modello Unico
La società può dedurre gli interessi passivi in base al principio di competenza.
Ritenuta di acconto
Al momento del pagamento degli interessi dovrà essere trattenuta la ritenuta d’acconto del 12,50%
L’obbligo di effettuare il versamento della ritenuta di acconto è stato ribadito dalla Cassazione, con sentenza del 4 aprile 1996. In tale sentenza è stato inoltre precisato che tale obbligo sorge esclusivamente con la effettiva restituzione dell’importo al socio.
Imposta di Registro
Sono soggetti ad imposta di registro nella misura del 3%, da versare entro 20 giorni dalla data dell’atto, i finanziamenti che risultano da un unico atto scritto controfirmato da entrambe le parti (socio finanziatore e rappresentante legale della società per conto della stessa)
Sono invece soggetti ad imposta di registro pari al 3% solo in caso d’uso i finanziamenti che risultano da corrispondenza commerciale con data certa (es. spedizione con plico senza busta)
I finanziamenti dei soci nella riforma del diritto societario
Con la riforma del diritto societario i versamenti effettuati dai soci in favore della società saranno iscrivibili alla voce D3 - conto “debiti v/soci per finanziamenti” con una autonoma distinzione che meglio possa dare loro evidenza.
Secondo le nuove disposizioni dell'articolo 2427, n. 19-bis del Codice Civile queste somme dovranno trovare giuste motivazioni ed indicazioni nella nota integrativa, con particolare riguardo alle scadenze delle singole poste ed alla eventuale clausola di postergazione rispetto agli altri creditori