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appello per iscrizione revisori contabili

A

andrea

Ospite
Vi illustro la mia situazione:
-diploma di ragioniere nel 1993
-tirocinio per ragioniere e per revisore dal 1993 al 1996
-laurea in economia nel 2001
-abilitazione alla professione di ragioniere commercialista nel 2002

Nel 2003 presento la domanda per l'iscrizione al registro dei revisori contabili.
Il ministero di Grazia e Giustizia mi hanno rifiutato l'iscrizione al registro dei revisori contabili poichè ho effettuato il tirocinio prima di conseguire la laurea.
E' legittimo ciò? Esiste una norma che giustifica questo?
Non sono il solo in questa condizione, sarebbe possibile fare un ricorso generale per tutti quelli che si trovano nella mia situazione?
Potremmo coalizzarci sostenendo un ricorso unicocontro il diniego di iscrizione
Grazie dell'aiuto.
 
Se ci sono colleghi a cui è stato rifiutata l’iscrizione nel registro dei Revisori Contabili perché ha svolto il tirocinio prima di aver conseguito la laurea vorrei che mi contattasse all’indirizzo e-mail: andrea.benassi@color-dec.it.
Quindi vi invito gentilmente a far girare questo documento.
Grazie dell’aiuto

Dal sito del Ministero della Giustizia:

Chi é iscritto all'albo dei commercialisti o dei ragionieri può chiedere l'iscrizione al Registro dei Revisori contabili?

Bisogna distinguere due situazioni:
· abilitazione conseguita prima del 1997
· abilitazione conseguita nel 1997 o successivamente
Gli abilitati in sessioni precedenti al 1997 devono possedere i requisiti previsti dal comma 2 dell'articolo 3 del dlgs 88/92 e sostenere un esame integrativo sulle materie dell'art. 4 del dlgs. 88/92 che non sono state oggetto della prova di abilitazione da essi precedentemente sostenuta partecipando ad una delle sessioni d'esame che viene bandita annualmente dall'ufficio IV – Revisori contabili.

Gli abilitati dottori commercialisti o ragionieri che abbiano conseguito l'abilitazione in una sessione bandita nell'anno 1997 o successivi e che siano in possesso dei requisiti previsti dal comma 2 dell'articolo 3 del dlgs 88/92, possono richiedere l'iscrizione al Registro dei Revisori contabili ai sensi degli articoli 25 e seguenti del D.P.R. 6 marzo 1998 n. 99, presentando domanda alla Procura della Repubblica del luogo di residenza.

Questo è quello che ho trovato sul sito del Ministero della Giustizia.
Dopo aver presentato domanda di iscrizione al Registro Revisori (con abilitazione conseguita nel 1997 o successivamnete) io ed altri miei colleghi ci siamo visti respingere l'iscrizione perchè il tirocinio è stato svolto prima del conseguimento del titolo di laurea.
Uno dei miei colleghi mi ha inviato un articolo che tratta di tale argomento che qui segue qui sotto:

inserito in Diritto&Diritti nel novembre 2001
Il tirocinio per l’iscrizione al registro dei revisori contabili
***
di Aldo Battista
1. Introduzione
2. Il quadro normativo di riferimetno
3. L’interpretazione ministeriale
4. Una interpretazione maggiormente logica e coerente
5. Conclusioni
***
1. Introduzione
Obiettivo di questo studio è l’analisi delle norme riguardanti il tirocinio triennale richiesto per l’iscrizione al registro dei revisori contabili previsto dal D.lgs. 27.1.1992, n.88. In particolare, è interessante approfondire la situazione di chi:
ha conseguito il titolo di studio previsto dal D.lgs. 27.1.1992, n.88 (art. 3 lett. a)
ha svolto presso un revisore contabile il tirocinio triennale (art. 3 lett. b)
ha superato un esame vertente su tutte le materie di cui al D.lgs. 27.1.1992, n. 88 (art. 5)
ma che si è visto rigettare l'iscrizione al registro a causa di una interpretazione ministeriale del D.lgs. 27.1.1992, n. 88 che, tuttavia, non trova conforto nella legge.

2. Il quadro normativo di riferimento

L'articolo 5 del D.lgs. 27.1.1992, n. 88 prevede l'esonero dall'esame di ammissione al registro dei revisori contabili per "coloro che, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3, hanno superato, per l'abilitazione all'esercizio di attività professionale, un esame di stato teorico pratico avente a oggetto le materie previste dall'art. 4".
I requisiti previsti dall'art. 3 del D.lgs 27.1.1992, n. 88 (necessari non per l'iscrizione nel registro, ma per l'ammissione all'esame stesso) sono i seguenti:
"aver conseguito in materie economiche, aziendali o giuridiche un diploma di laurea ovvero un diploma universitario o un diploma di una scuola diretta a fini speciali, rilasciati al compimento di un ciclo di studi della durata minima di tre anni;
aver svolto, presso un revisore contabile, un tirocinio triennale, avente a oggetto il controllo di bilanci d'esercizio e consolidati".
Tuttavia, le leggi che si sono succedute in materia hanno previsto una fase transitoria piuttosto complessa che non disciplina in maniera esplicita il seguente caso:
soggetti che si sono abilitati e quindi iscritti nell'albo professionale dei ragionieri e periti commerciali dopo il 27.5.1997, superando il relativo esame di stato senza possedere i requisiti previsti a regime dalla L. 12.2.1992, n. 183 (diploma universitario triennale o laurea) in quanto beneficiari della norma transitoria prevista dalla legge stessa ma che hanno conseguito il titolo di studio previsto dopo l'iscrizione all'albo.

3. L’interpretazione ministeriale

Il Ministero di Grazia e Giustizia ha dato, e quindi adottato nella prassi, la seguente interpretazione. Riassumendo, i soggetti appena menzionati che:
hanno conseguito il titolo di studio previsto dal D.lgs. 27.1.1992, n.88 (art. 3 lett. a)
hanno svolto presso un revisore contabile il tirocinio triennale (art. 3 lett. b)
hanno superato un esame di stato vertente su tutte le materie di cui al D.lgs. 27.1.1992, n. 88 (art. 5)
si trovano costretti a sostenere un ulteriore tirocinio triennale successivo al titolo di studio.
Questa interpretazione ministeriale deve ritenersi infondata ed illogica, quindi assurda, giacché:
la norma si limita semplicemente ad indicare quale requisito il "tirocinio triennale" senza imporre ulteriormente che esso debba essere stato svolto dopo il conseguimento del titolo di studio: ne consegue la infondatezza della tesi ministeriale, sia per violazione di legge o falsa interpretazione dell'art. 3 D.lgs. 27.1.1992, n. 88, in relazione all'art. 12 Prel., sia in relazione all'art. 23 Cost., in applicazione del quale "nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere richiesta se non in base alla legge";
l'iscrizione nell'albo dei ragionieri e periti commerciali che, per espressa previsione di legge, esonera dall'esame (art. 5 D.lgs 27.1.1992, n. 88) risulterebbe vanificata o menomata se il professionista iscritto dovesse nuovamente svolgere il tirocinio, nient'affatto diverso da quello già svolto, per assurdo anche presso lo stesso soggetto avente la qualità di revisore contabile: ne consegue la illogicità della stessa interpretazione, la quale, anzi, assume rilievo anche sotto il profilo della ratio legis che certamente non giustifica quella stessa interpretazione.
Per analizzare meglio il profilo della ratio legis è possibile far riferimento alla relazione di accompagnamento al D.lgs 27.1.1992, n. 88 presentata dal Governo. In tale relazione viene evidenziato che “l’art. 5 condiziona l’esonero al supermento di un esame di abilitazione professionale comprensivo di tutte le materie dell’esame da revisore contabile [e] opera ovviamente per l’intero esame teorico pratico. […] Tale scelta rispetta il principio di economicità ed evita inutili duplicazioni di esame” [1]. E’ evidente dalla relazione che tale principio di economicità, ispiratore della norma dell’esonero dall’esame, non può che applicarsi anche al tirocinio triennale propedeutico allo stesso esame. In altre parole, se si è esonerati dall’esame si è esonerati anche dal relativo tirocinio triennale ad esso propedeutico.

4. Una interpretazione maggiormente logica e coerente

Alla "assurda" interpretazione ministeriale si aggiunge la confusione creata da alcuni commentatori (in ogni caso da elogiare per aver sollevato il problema) che, hanno dato una lettura superficiale e, in alcuni casi errata della norma. A titolo di esempio nell'articolo "Revisori, più coerenza per i giovani" si segnala e ribadisce l'incoerenza dell'interpretazione ministeriale e, nello stesso tempo, si sollecita una rivisitazione di essa ma, in un passaggio, viene indicato che i soggetti in esame sono costretti, tra l'altro a:
"sostenere un tirocinio triennale successivo al titolo di studio;
sostenere di nuovo l'esame di iscrizione nel registro" [2].
Come analizzato precedentemente, il requisito 1 non è imposto dalla norma ma dalla "assurda" interpretazione ministeriale.
Il requisito 2 non è imposto né dalla norma né da alcuna interpretazione ministeriale. Appare quindi inopportuno sollevare confusione su un punto condiviso da ogni parte.
Tali commentatori auspicano un intervento legislativo che modifichi alcune disposizioni normative. In realtà, ciò non appare indispensabile anzi, per raggiungere lo scopo, è sufficiente una applicazione "logica", "coerente" e "non assurda" della normativa in vigore.
Si deve ricordare, inoltre, che il Regolamento della pratica professionale dei praticanti ragionieri già evidenzia che “il periodo di pratica triennale compiuto ai fini dell’iscrizione agli albi dei ragionieri, è considerato idoneo a conseguire il diritto all’iscrizione al Registro dei revisori contabili” [3]. La norma citata deve considerarsi generale non effettuando alcuna distinzione tra chi ha conseguito la laurea durante lo svolgimento del tirocinio e chi ha conseguito la laurea successivamente al termine di esso.
In una recente sentenza il Tribunale di Roma ha disatteso la prassi ministeriale riconoscendo il diritto all’iscrizione dei ragionieri abilitati che hanno conseguito il titolo di studio successivamente al periodo di tirocinio specificando che “la collocazione temporale non è in alcun modo prevista dalla norma citata, nella quale si fa riferimento soltanto al necessario svolgimento di un tirocinio triennale presso un revisore contabile, senza alcuna specificazione del periodo (anteriore o successivo al conseguimento del titolo di studio)” [4].

5. Conclusioni

L’analisi delle norme e i relativi approfondimenti dottrinali hanno consentito di evidenziare che l’interpretazione ministeriale del tirocinio successivo alla laurea deve considerarsi “illogica” e “assurda”.
Essa appare in contrasto con la norma sia per violazione di legge o falsa interpretazione dell'art. 3 D.lgs. 27.1.1992, n. 88, in relazione all'art. 12 Prel., sia in relazione all'art. 23 Cost., in applicazione del quale "nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere richiesta se non in base alla legge".
Inoltre, essa è illogica in quanto l’esonero dall'esame ex art. 5 D.lgs 27.1.1992, n. 88 risulterebbe vanificato o menomato se il professionista iscritto dovesse nuovamente svolgere il tirocinio, nient'affatto diverso da quello già svolto, per assurdo anche presso lo stesso soggetto avente la qualità di revisore contabile. Il principio di economicità, ispiratore della norma dell’esonero dall’esame, come evidenziato dalla relazione governativa, non può che applicarsi anche al tirocinio triennale propedeutico allo stesso esame.
In ultima istanza, tale interpretazione è stata rigettata e disattesa anche dalla giurisprudenza secondo la quale “la collocazione temporale non è in alcun modo prevista dalla norma citata, nella quale si fa riferimento soltanto al necessario svolgimento di un tirocinio triennale presso un revisore contabile, senza alcuna specificazione del periodo (anteriore o successivo al conseguimento del titolo di studio)” [5].


BIBLIOGRAFIA

D’Amore Di Ugento Daniela, Il controllo legale dei documenti contabili, in Il Foro Padano, II, 1992, 95-104.
De Angeli Luciano, Fierozzi Chirstina, Revisori, il tirocinio blocca l’esame, in Italia Oggi 15.04.1999.
Furia Filippo, Il nuovo sistema normativo sui revisori contabili, in Boll. Trib., 1992, 1399-1401.
Galli Giovanni, Registro vietato ai ragionieri abilitati, in Italia Oggi 17.02.1999, 38.
Galli Giovanni, Revisori, iscrizione immediata, in Italia Oggi 31.05.2001, 30.
Leoni Giulia, Nuove norme e incompatibilità per i revisori contabili, in De Agostini Professionale – Leggi d’Italia, 12.03.1998.
Miliacca Roberto, Revisori contabili, tirocinio veloce, in Italia Oggi 13.05.1999, 15.
Relazione al D.lgs. 27.01.1992, n.88, in Documenti giustizia, 1992.
Santorelli William, Revisori più coerenza per i giovani, in Italia Oggi 24.02.1999, 41.


NORMATIVA

D.lgs. 27.01.1988, n. 92: Istituzione del registro dei revisori contabili
D.P.R. 12.07.2000, n. 233: Regolamento recante modifiche al D.P.R. 6.3.1998, n.99
D.P.R. 6.3.1998, n. 99: Regolamento concernente modalità di esercizio della funzione di revisore
L. 30.7.1998, n. 266: Disposizioni per la nomina dei componenti dei collegi sindacali
L. 12.2.1992, n. 183: Modifica dei requisiti per l’iscrizione all’albo dei ragionieri e periti commerciali
Regolamento della pratica professionale dei praticanti Ragionieri Commerciali approvato il 5.6.1992 e note interpretative approvate nella seduta del Consiglio Nazionale del 27.11.1992
 
Ho un collega nella tua stessa situazione, si è iscritto come praticante dottore e questi 3 anni di pratica gli servono come revisore. Allo scadere dei 3 anni diventa in automatico revisore.
Ciao
 
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