E' opportuno fare chiarezza sul concetto d'appalto:
l'appalto disciplinato dagli art.1655 ss c.c. e' il contratto con il quale una parte si assume con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro.L'oggetto del contratto di appalto e' il risultato di un fare (anche se comprensivo di un dare) che puo' concentrarsi nel compimento di un'opera o di un servizio che l'appaltatore assume verso il committente,dietro cirrispettivo,mentre la vendita e' un obbligazione di dare.
Ai fini pratici:
-sono considerati contratti di vendita quelli concernenti la fornitura,e l'eventuale posa in opera,di impianti quando l'assuntore dei lavori sia lo stesso fabbricante o chi fa abituale commercio di prodotti e materiali sopra menzionati.-
-sono considerati contratti di appalto
-l'installazione di impianti idrualici e di riscaldamento
-i contratti ove l'assuntore dei lavori si impegna a realizzare un qualcosa di nuovo rispetto alla normale serie produttiva.
-l'installazione di un impianto, inteso come combinazione delle varie componenti di un complesso,adattandole alle esigenze del committente.-
Va tenuto altresi' presente che per la valida esistenza giuridica di un contratto di appalto, non e' necessaria la forma scritta, ma risulta sufficente la stipula verbale.-
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