A
alberto.
Ospite
a chi veramente interessa la questione
riporto una mia considerazione:
" Corte di Cassazione, Sentenza 16.6.2006, n. 14033, in parole povere (se
non sbaglio) dice:
non hai la certificazione? non puoi scomputarti la ritenuta
ok.. ma allora quand'anche l'avessi.. che cambia? non è mica prova che la
ritenuta è stata versata, la certificazione è certificazione dei compensi
pagati, non di ritenute versate.
in ogni caso la certificazione può esser sostituita pacificamente, o almeno
lo era, da altri mezzi di prova, fattura + assegno del netto, contabilità..
fatto sta che la certificazione non può provare che la ritenuta sia stata
versata
come fa il sostituito a controllare se il sostituto (il quale è l'obbligato
a versare l'imposta al posto di altri e non in concorrenza con altri) ha
effettivamente versato la ritenuta? di fatto, non può
non ha gli f24 e perchè mai dovrebbe richiederli..
insomma il sostituito non può riscutere il lordo e versarsi la ritenuta..
il sostituto deve trattenerla ed è obbligato a versarla al posto del
sostituito..
il sostituito non ha ne può procurarsi mezzo di prova idoneo a dimostrare
che sia stata effettivamente versata
la certificazione non prova il versamento della stessa (non si certificano
gli estremi dei versamenti ne si allegano alla stessa mod. f24) ..
insomma ma è veramente tra l'incudine e il martello sto povero sostituito? è
condivisibile tale sentenza?
per me no..
come dici tu un conto è la ritenuta non operata, un conto quella operata e
non versata
e nel secondo caso, da dove si evince la responsabilità solidale?
con buona pace del divieto della doppia imposizione
grazie, ciao"
e ora riporto la risposta di un collega che se ne intende senza ombra di dubbio:
"Condivido.
Credo che i giudici di Cassazione di queste questioni capiscano poco.
Una cosa è dire che il sostituito è obbligato a dichiarazione e
versamento se NON HA subito una ritenuta che doveva essere effettuata,
altra cosa è dire che è obbligato se HA subito una ritenuta non
certificata o non pagata dal sostituto.
"
saluti
riporto una mia considerazione:
" Corte di Cassazione, Sentenza 16.6.2006, n. 14033, in parole povere (se
non sbaglio) dice:
non hai la certificazione? non puoi scomputarti la ritenuta
ok.. ma allora quand'anche l'avessi.. che cambia? non è mica prova che la
ritenuta è stata versata, la certificazione è certificazione dei compensi
pagati, non di ritenute versate.
in ogni caso la certificazione può esser sostituita pacificamente, o almeno
lo era, da altri mezzi di prova, fattura + assegno del netto, contabilità..
fatto sta che la certificazione non può provare che la ritenuta sia stata
versata
come fa il sostituito a controllare se il sostituto (il quale è l'obbligato
a versare l'imposta al posto di altri e non in concorrenza con altri) ha
effettivamente versato la ritenuta? di fatto, non può
non ha gli f24 e perchè mai dovrebbe richiederli..
insomma il sostituito non può riscutere il lordo e versarsi la ritenuta..
il sostituto deve trattenerla ed è obbligato a versarla al posto del
sostituito..
il sostituito non ha ne può procurarsi mezzo di prova idoneo a dimostrare
che sia stata effettivamente versata
la certificazione non prova il versamento della stessa (non si certificano
gli estremi dei versamenti ne si allegano alla stessa mod. f24) ..
insomma ma è veramente tra l'incudine e il martello sto povero sostituito? è
condivisibile tale sentenza?
per me no..
come dici tu un conto è la ritenuta non operata, un conto quella operata e
non versata
e nel secondo caso, da dove si evince la responsabilità solidale?
con buona pace del divieto della doppia imposizione
grazie, ciao"
e ora riporto la risposta di un collega che se ne intende senza ombra di dubbio:
"Condivido.
Credo che i giudici di Cassazione di queste questioni capiscano poco.
Una cosa è dire che il sostituito è obbligato a dichiarazione e
versamento se NON HA subito una ritenuta che doveva essere effettuata,
altra cosa è dire che è obbligato se HA subito una ritenuta non
certificata o non pagata dal sostituto.
"
saluti