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Alcuni dubbi sulla detrazione per figlio a carico

guss00

Utente
Buongiorno,

vi riporto questa situazione: due coniugi, entrambi dipendenti, dal 1 gennaio 2014 sono ritornati ad avere un figlio a carico ma non hanno mai informato i rispettivi datori di lavoro così quest'anno nella dichiarazione dei redditi dovranno inserire il loro figlio a carico per l'anno fiscale 2014 recuperando un bel pò di irpef.
Domanda, nel 730 si può inserire il carico al 50% ad entrambi o il 100% a chi ha il reddito più alto, corretto? in questo caso, seppur di poco risulta la moglie.
Stesso discorso per questi mesi del 2015, non hanno ancora chiesto la detrazione per figlio a carico, quindi se dovessero chiederla ora ai propri datori di lavoro è possibile recuperare gli arretrati da gennaio ad oggi? E vale lo stesso discorso citato prima, ossia 50% ad entrambi o 100% uno solo? Grazie
 
La detrazione spetta ad entrambi i coniugi nella misura del 50% ovvero, previo accordo, al 100% al coniuge che ha il reddito maggiore.
Per il 2014 la detrazione non fruita in C.U. potrà essere fruita in dichiarazione dei redditi.
Per il 2015 il datore di lavoro applicherà la detrazione a partire dal primo periodo di paga utile successivo alla presentazione della richiesta mentre i mesi non fruiti verranno recuperati con il conguaglio fiscale di fine anno.
Saluti.
 
Grazie Rocco, i coniugi in questione hanno un reddito 2014 praticamente uguale, la moglie ha un reddito superiore di 150 euro e le spese intestate al figlio a carico sono pari a 350 euro. Con questa situazione sarebbe pensabile applicare la detrazione del figlio nella misura del 50%, ma dato che ne uscirà un rimborso abbastanza corposo e il sostituto d'imposta della madre normalmente lo versa interamente in un'unica mensilità, si opterà per inserire il figlio al 100% alla madre.
Per quanto riguarda quest'anno invece, se i coniugi continueranno a non usufruire della detrazione per figlio a carico potranno comunque sempre il prossimo anno recuperare il tutto con la compilazione dei redditi.
 
Certo, in mancanza della fruizione in sede di C.U. si fruirà della detrazione in sede di dichiarazione dei redditi.
Saluti.
 
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