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al volo

K

Karl8.

Ospite
Obbligo di Bollo da 1,81 su:
1) fatture emesse non imp. art.8 lett c) (esportatori abituali)
2) fatture emesse non soggette art. 7 (non territorialità)

Ritengo sia così, ma qui c'è chi mi contesta.
Confermate?
Grazie
 
Penso di poterti aiutare per il n. 1 citandoti la R.M. n. 432734 del 22.07.1975 che tra l'altro dice..

Oggetto:
Bollo. Fatture ed autofatture.

Sintesi:
Le fatture o le autofatture che recano addebito di iva sono esenti
dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 6 della tabella allegata al dpr
642/72, stante l'alternativita' dei tributi in questione. Le fatture non
recanti addebito di iva sono soggette alla normale imposta di bollo nella
misura prevista dall'art. 19 della tariffa. Non sono in ogni caso soggetti a
bollo i documenti e le fatture relativi all'esportazione, purche' vi sia
espressamente indicata la destinazione dei beni.

Testo:
E' stato chiesto di conoscere il trattamento fiscale, per quanto riguarda
l'imposta di bollo, delle autofatture emesse ai sensi dell'art. 32 - nel
testo originario - del citato decreto e delle fatture poste in essere dai
cedenti senza il pagamento dell'iva in base all'art. 8 dello stesso decreto
(cessioni di beni ad esportatore abituale).
In proposito e' da tener presente che le autofatture di cui sopra relative a
beni acquistati ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
(testo originario), andavano assoggettate alla normale imposta di bollo in
quanto non recavano alcun addebito d'iva.
Tuttavia, a seguito dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni
integrative e correttive del D.P.R. n. 633 recate dall'art. 1 del D.P.R. 23
dicembre 1974 n. 687, si osserva che i contribuenti - con volume di affari
non superiore a lire centoventi milioni - possono adempiere alla
fatturazione obbligatoria anche mediante la tenuta di un bollettario a madre
e figlia; la parte figlia costituisce fattura e deve recare le indicazioni
prescritte dall'art. 21 del D.P.R. n. 633 tra le quali l'addebito dell'iva.
Pertanto tali documenti, poiche' recano addebitamento d'iva, sono da
ritenersi esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 6
della tabella alleg. B al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.
Per quanto riguarda poi le cessioni effettuate dai soggetti indicati nel 1
comma dell'art. 34 del D.P.R. n. 633 con le modifiche apportate alla norma
del D.P.R. n. 687, quando nell'anno solare precedente un contribuente ha
realizzato un volume d'affari non superiore a ventuno milioni di lire, e'
esonerato dalla fatturazione in quanto tale formalita' spetta ai cessionari
dei beni acquistati i quali devono indicare sul documento l'imposta (iva)
dovuta per l'operazione compiuta ed inviare una copia del documento stesso
all'altra parte. Orbene, anche queste fatture si ritiene che rientrino ora
nella sfera di applicazione del citato art. 6 della tabella delle esenzioni
allegata alla vigente legge di bollo, a nulla influendo che esse vengano
materialmente poste in essere dal cessionario in sostituzione del cedente,
restando la cessione soggetta ad iva, il cui ammontare e' distintamente
riportato sulla fattura e detratto dall'acquirente in quanto a lui
addebitato per l'operazione compiuta.
Per quanto riguarda, infine, le eventuali fatture e gli analoghi documenti
che possono essere emessi dai contribuenti che ai sensi del nuovo art. 31
versano l'iva in misura fissa senza diritto di rivalsa, questi stessi
documenti non potendo recare alcun addebito d'iva, si ritiene che debbano
essere assoggettati alla normale imposta di bollo nei modi e nella misura
indicati nell'art. 19 della Tariffa allegato al D.P.R. 26 ottobre 1972, n.
642.
Resta comunque confermata in ogni caso la non assoggettabilita' al tributo
di bollo delle fatture e di altri equivalenti documenti relativi
all'esportazione di merci, ivi compresi quelli concernenti cessioni di beni
destinati poi ad essere esportati purche' tali documenti rechino chiaramente
la precisa indicazione che trattasi di merce destinata all'esportazione".

Pagina 1

Nel '75 eravamo tutti ...nella pancia, tuttavia sta roba vale ancora. No bollo quindi.

Per la n. 2 sono quasi certo che il bollo invece occorra.
 
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