Infatti non è giusto.
Il ccnl di riferimento, stabilisce il diritto ( irrinunciabile) del lavoratore all'iscrizione al c.d. fondo di assistenza sanitaria.
Prosegue il ccnl , nel dichiarare che “l'azienda che ometta il versamento delle quote e dei contributi suddetti è responsabile verso i lavoratori non iscritti al Fondo della perdita delle relative prestazioni sanitarie, fermo restando il diritto del lavoratore al risarcimento del maggior danno subito”.
Quindi in sintesi, l'amica potrà rivolgersi ad altro patronato/sindacato per chiedere l'assistenza che necessita tra cui anche quella legale, in caso contrario dovrà/potrà rivolgersi al giudice del lavoro ( con l'assistenza dell'avvocato) per chiedere la condanna del datore di lavoro a risarcire le somme che la stessa ha sostenuto per le spese sanitarie.
Se ritenuta di interesse, posso produrre una sentenza (recente) relativa alla fattispecie, che ha ribadito l'obbligo del datore di lavoro al versamento alla cassa prevista dal ccnl con conseguente condanna del datore di lavoro.
Saluti domenico