Sono considerati familiari a carico dal punto di vista fiscale:
- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli, compresi quelli naturali riconosciuti, gli adottivi, gli affidati e affiliati;
- i seguenti altri familiari, solo se convivono con il contribuente o se ricevono da lui un assegno alimentare non risultante da provvedimenti dell'autorità giudiziaria:
genitori (anche adottivi); ascendenti prossimi, anche naturali; coniuge separato; generi, nuore e suoceri; fratelli e sorelle.
La deduzione non spetta, neppure in parte, se nel corso dell'anno il reddito del familiare ha superato euro 2.840,51 (£ 5.500.000).
Vanno considerate a questi fini anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche, consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa Cattolica. Queste retribuzioni sono esenti dall'Irpef e non sono quindi comprese nel reddito complessivo di coloro che le percepiscono ma sono rilevanti ai fini dell'eventuale attribuzione delle deduzioni per carichi di famiglia.
Vanno inoltre considerati a tali fini i redditi di lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa, e come oggetto esclusivo del rapporto, dai frontalieri e da coloro che lavorano a Montecarlo e a S.Marino.
Le deduzioni per familiari a carico non spettano se il dichiarante è un soggetto non residente in Italia. Le deduzioni per il coniuge e per i figli a carico spettano anche se questi non risiedono in Italia.
Le deduzioni vengono attribuite ogni mese in proporzione agli scaglioni mensili del reddito, con ricalcolo su base annuale in sede di conguaglio fiscale.