Re: PERCHE NON MI RISPONDETE MAI ??????
marcella scusa, ma un macchinario nn si può definire bene immobile, pur pesante che sia.. è un bene mobile..
ma cmq, a grandi linee..
Il riconoscimento del maggior valore ha effetti sul costo dei beni da considerare per l’ammortamento (dall’anno 2003), sulle plusvalenze e minusvalenze (dall’anno 2004),
nonché sulle spese di manutenzione, riparazione e trasformazione (dall’anno 2004).
• Se la cessione di un bene avviene subito dopo la rivalutazione, si verificano benefici in termini di carico fiscale. Infatti, senza la rivalutazione, la plusvalenza è soggetta all’imposizione
ordinaria Irpeg ed Irap; con la rivalutazione il carico fiscale è pari all’imposta sostitutiva calcolata sulla rivalutazione stessa.
• Le quote di ammortamento calcolate sul valore rivalutato hanno rilevanza fiscale immediata.
• In base all’art. 102, c. 6 (ex art. 67, c. 7) del Tuir, le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, non imputate ad incremento del costo dei beni, sono deducibili nella misura del 5% del costo complessivo dei beni materiali ammortizzabili, risultante dal relativo registro all’inizio del periodo. Con la rivalutazione dei beni ammortizzabili si ha un incremento dell’importo entro il quale è possibile dedurre tali spese, a decorrere dall’esercizio successivo a quello di rivalutazione.
C.M. 26.01.2001, n. 5/E, punto 4.1
• D - L’assenza, nell’attuale disposto normativo, di un termine preclusivo alla successiva alienazione dei beni oggetto della rivalutazione (a differenza di quello esplicitamente contenutonella L. 408/1990) permette di escludere ipotesi di decadenza dai benefici e/o elusione?
• R - A differenza di quanto previsto dall’art. 3, c. 8 della L. 408/1990, la L. 342/2000 non prevede espressamente la decadenza dai benefici a seguito di alienazione dei beni oggetto della rivalutazione.
...a proposito, tu.. fumi?
ciao, buon lavoro