F
fabiano corna
Ospite
Non mi sembra che la situazione possa ingenerare confusione:
leggi bene la risposta data nella circolare. Gli obblighi scattano solo dopo lo sforamento.
esempio:
con fattura emessa il 30/9/06 sfori il limite. In quello stesso istante decadi dal beneficio.
Per quella fattura farai applicare la ritenuta d'acconto; così per tutte le fatture successive. Non devi far niente per quelle precedenti.
Riguardo all'iva, mentre mi sembra pacifico che il terzo trimestre debba essere versato con i criteri trimestrali, entro il 16/11/06, con maggiorazione dell'1%, nulla dice la circolare riguardo ai trimestri precedenti. Anzi, il suo tenore lascia presupporre la salvaguardia di quanto avvenuto precedentemente, per cui il versamento dei due trimestri precedenti potrebbe essere eseguito in sede di dichiarazione annuale dei redditi. Tuttavia, prodenzialmente, sempre riguardo a quest'esempio, sarebbe meglio versare l'iva dei due trimestri precedenti entro il 16/11.
Non ci sono sanzioni.
ciao
leggi bene la risposta data nella circolare. Gli obblighi scattano solo dopo lo sforamento.
esempio:
con fattura emessa il 30/9/06 sfori il limite. In quello stesso istante decadi dal beneficio.
Per quella fattura farai applicare la ritenuta d'acconto; così per tutte le fatture successive. Non devi far niente per quelle precedenti.
Riguardo all'iva, mentre mi sembra pacifico che il terzo trimestre debba essere versato con i criteri trimestrali, entro il 16/11/06, con maggiorazione dell'1%, nulla dice la circolare riguardo ai trimestri precedenti. Anzi, il suo tenore lascia presupporre la salvaguardia di quanto avvenuto precedentemente, per cui il versamento dei due trimestri precedenti potrebbe essere eseguito in sede di dichiarazione annuale dei redditi. Tuttavia, prodenzialmente, sempre riguardo a quest'esempio, sarebbe meglio versare l'iva dei due trimestri precedenti entro il 16/11.
Non ci sono sanzioni.
ciao