Riporto lo stralcio della circolare da te citata, riguardante la decadenza durante l'anno. Essa testualmente afferma che " solo a seguito della decadenza dal regime agevolato e' necessario
adempiere tutti gli obblighi ordinariamente previsti in materia di imposte dirette, IRAP e IVA" che è quanto avevo detto io nella mia prima risposta.
Scusa max.go, ma l'obbligo di adempiere in via postuma a ritenute d'acconto ed iva non sta scritto nella circolare, né avrebbe senso scriverlo.
ciao
1.5 Decadenza dall'agevolazione
D: Il regime sostitutivo di cui all'articolo 13 delle legge n. 388 del 2000,
prevede al comma 6, l'esonero dagli obblighi di registrazione e tenuta delle
scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte dirette, dell'IRAP e
dell'IVA. Nel caso in cui il valore dei ricavi previsti venga superato per
oltre il 50 per cento in corso d'anno, il regime agevolato cessa di aver
efficacia a decorrere dall'anno stesso e il contribuente e' assoggettato a
tassazione ordinaria. Si chiede quali siano le conseguenze delle mancata
predisposizione e bollatura dei libri contabili e fiscali e, in particolare,
quali sanzioni verranno applicate sull'I.V.A. non versata in base alle
liquidazioni periodiche e sugli eventuali minori acconti versati sulla base di
un'aliquota piu' bassa.
R: L'articolo 13, comma 3, lett. b), della legge 23 dicembre 2000, stabilisce
che se i ricavi o i compensi percepiti superano del 50 per cento i limiti
previsti dal comma 2, lettera c), del medesimo articolo, il reddito prodotto,
a decorrere dallo stesso periodo d'imposta, sara' assoggettato a tassazione
ordinaria.
Pertanto, solo a seguito della decadenza dal regime agevolato e' necessario
adempiere tutti gli obblighi ordinariamente previsti in materia di imposte
dirette, IRAP e IVA.