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>AIUTO--DEDUCIBILITA' NOLI DI ATTREZZATURE DA SOC. ESTERE INSERITE IN BLACK LIST

D

DIEGO

Ospite
Salve, volevo sapere se qualcuno mi puo rispondere in merito.
Per effettuare un attività necessito di determinati (e costosi macchinari) gli unici, ora della fine per proseguire operare.
Questi macchinari si comprano anche in italia, ma ci sono società estere (anche inserite nella black list) ke noleggiano a prezzi convenienti rispetto all'investimento che mi comporterebbe l'acquisto di queste attrezzature.
il costo di noleggio (e eventuale manutenzione) fino a ke punto e fiscalmente deducibile come componente negativa di reddito? ci sono limiti?
le fatture ke mensilmente mi emetterà questa societa posso dedurle totalmente o solo in parte?
l'azienda con la quale nel caso, andassi in stipula contrattuale è meglio ke sia operante nel mercato da qualche anno oppure può essere anche una nuova?
cordialmente
 
A

ats

Ospite
mi pare vi sia la presunzione di non rilevanza per i paesi inseriti in black list in questo caso ...
pertanto non dovrebbero essere deducibili.
 
L

lella.

Ospite
riporto quanto avevo già scritto in un altro post...



ANTIELUSIONE - I costi bassi giustificano l'operazione off-shore
Operazioni con paesi black list
Il Comitato Consultivo per l’applicazione delle norme antielusive con il parere n. 4 del 7 Marzo 2006 si è pronunciato in materia di operazioni con paesi black list per le quali opera l’indeducibilità ai sensi dell’art. 110 del Tuir. Il parere trae spunto da un quesito sulla deducibilità dei costi derivanti da operazioni commerciali con una società ubicata in un territorio a fiscalità privilegiata, dalla quale l'interpellante acquista prodotti di qualità elevata a prezzi inferiori rispetto a quelli praticati da analoghi operatori nazionali e internazionali.
Secondo il Comitato, esaminata la documentazione prodotta, l’operazione specifica risponde ad un effettivo interesse economico (prezzi sensibilmente più vantaggiosi rispetto a quelli praticati da fornitori nazionali ed internazionali) e quindi origina componenti negativi deducibili.


DICHIARAZIONI 2006 - Sconti ad ostacoli dai paradisi
Serve la dimostrazione dell’effettivo interesse economico e la specifica indicazione in Unico
Per la deduzione dei costi con paesi “paradisi fiscali” l’articolo 110 Tuir impone una specifica ed analitica indicazione delle operazioni nella dichiarazione dei redditi. Per tali fattispecie, infatti, scatta l’indeducibilità presunta per i costi correnti relativi all’acquisto di beni e servizi e di tutti gli oneri anche solo indirettamente generati da una operazione con il paese black list (degli ammortamenti dei cespiti ivi acquistati, delle minusvalenze da cessioni ad imprese localizzate nel paradiso fiscale delle sopravvenienze passive e perdite su crediti verso queste imprese (Circolare Entrate n. 39 del 2002).
 
A

ats

Ospite
se posso permetermi di aggiungere sempre in tema, anche se non specifico al quesito ...
tratto da italia oggi odierno:

La scure dell'indeducibilità dei costi esteri si abbatte anche sulle consulenze professionali: non solo le forniture di beni e servizi offerte da imprese domiciliate in paesi black list ma anche le prestazioni offerte da professionisti e lavoratori autonomi saranno sottoposte alla presunzione di non rilevanza di cui all'art. 110 comma 10 del Tuir.

ciao.
 
A

ANDREA B.

Ospite
IL RAVVEDIMENTO CON DICHIARAZIONE INTEGRATIVA (La dichiarazione integrativa deve essere presentata entro il termine della denuncia relativa al periodo d’imposta successivo.) O INTEGRATIVA (CON SANZIONE NON RIDOTTA IN CASO DI ACCESSI-VERIFICHE-ISPEZIONI ETC OPPURE NEL CASO SIA SCADUTO IL TERMINE PER IL RAVVEDIMENTO) SEMBREREBBERO POSSIBILI ANCHE SE E' NECESSARIO SEMPRE DIMOSTRARE L'EFFETTIVO INTERESSE COMMERCIALE NELLE CONTRATTAZIONI STIPULATE CON QUESTI PAESI DELLA BLACK LIST.
DA VEDERE COMUNQUE IL SOLE 24 ORE DEL 1 MARZO 2006 ALLA PAGINA 24.

Per il 2004 spazio agli ultimi ravveidmenti
I contribuenti che devono presentare Unico entro il 31 ottobre possono fruire del ravvedimento per sanare errori o omissioni del 2004 o di Unico 2005. La dichiarazione dei redditi, Iva, Irap e sostituti di imposta, modello 770, può essere integrata dai contribuenti per correggere errori o omissioni che hanno determinato l’indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito di imposta o di un minor credito. La dichiarazione integrativa deve essere presentata entro il termine della denuncia relativa al periodo d’imposta successivo. In caso di violazioni formali non sono dovute sanzioni, se la dichiarazione è presentata entro il termine della dichiarazione annuale successiva. I contribuenti possono sempre rettificare la dichiarazione a loro favore, se la rettifica è effettuata prima della scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione. In questa ipotesi, infatti, la seconda dichiarazione sostituisce la prima.
Tonino Morina, Ultimi ravvedimenti per il 2004, in Il Sole 24 Ore, 25/10/2006, pag. 32
 
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