<HTML>Le prestazioni sanitarie sono esenti da IVA a condizione che si tratti di prestazioni mediche o paramediche finalizzate alla diagnosi, alla cura o alla riabilitazione della persona rese da soggetti sottoposti alla vigilanza prevista dalla normativa sanitaria (vedi Testo Unico delle Leggi Sanitarie R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni ovvero individuati con decreto del Ministro della Sanità, di concerto con il Ministro delle Finanze).</HTML>