se in atto non ha chiesto l'agevolazione prima casa anche in riferimento al luogo di lavoro allora mi sa che non può farlo valere...
potresti appellarti al fatto che nella nota I) non è specificato che va resa dichiarazione per il luogo di lavoro
Note:
I) 1. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 2 per cento agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse, devono ricorrere le seguenti condizioni:
a) che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività ovvero, se l'acquirente si è trasferito all'estero per ragioni di lavoro e abbia risieduto o svolto la propria attività in Italia per almeno cinque anni, nel comune di nascita o in quello in cui aveva la residenza o svolgeva la propria attività prima del trasferimento. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto;
b) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare;
c) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente articolo ovvero di cui all'
articolo 1 della legge 22 aprile 1982, n. 168, all'
articolo 2 del decretolegge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 aprile 1985, n. 118, all'articolo 3, comma 2, della
legge 31 dicembre 1991, n. 415, all'articolo 5, commi 2 e
3, dei
decreti-legge 21 gennaio 1992, n. 14,
20 marzo 1992, n. 237, e
20 maggio 1992, n. 293, all'articolo 2, commi 2 e
3, del
decreto-legge 24 luglio 1992, n. 348, all'articolo 1, commi 2 e
3, del
decreto-legge 24 settembre 1992, n. 388, all'articolo 1, commi 2 e
3, del
decreto-legge 24 novembre 1992, n. 455, all'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 marzo 1993, n. 75, e all'articolo 16 del
decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 243.