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agevolazioni prima casa, prendendo residenza oltre i 18 mesi

NENEGB

Utente
Buongiorno a tutti, il mio problema è un pò complesso... nel 2024 abbiamo intestato (io con i miei fratelli) un immobile a ns nipote, tramite una serie di permute con altre porzioni di immobili. l'immobile in questione è diventato suo al 100% e lo ha dichiarato in fase di atto notarile come prima casa. sono però trascorsi i 18 mesi di legge per poter prendere la residenza, che è riuscita a prendere solo alcuni gg fa (sono passati circa 20 mesi dall'atto)
dice di aver trovato info sull'agenzia delle entrate, dove si ammettono eccezioni per poter beneficiare delle agevolazioni anche senza prendere la residenza , come per esempio svolgere l'attività lavorativa nello stesso comune dell'immobile. è vero? e se si, c'è una normativa specifica che si può visionare per stare tranquilli e non aspettarsi sanzioni nei prossimi anni?
grazie per chi saprà rispondere e buona giornata.
 
buongiorno Studiocel, La ringrazio per la risposta!
si certo, fiscalmente riguarda la nipote, eravamo solo preoccupati noi "grandi" per eventuali problemi futuri, la situazione è un pò particolare, e ci prendiamo particolarmente a cuore le sue traversie...
quindi anche se lei ha tenuto la residenza in altro comune per questi 20 mesi, non decadono i benefici?
 
no, il problema è quello...pensava di trasferirsi subito , poi ci sono stati problemi personali ha perso del gran tempo, ed ora eccoci qua...nell'atto non viene specificato il luogo del lavoro
 
se in atto non ha chiesto l'agevolazione prima casa anche in riferimento al luogo di lavoro allora mi sa che non può farlo valere...



potresti appellarti al fatto che nella nota I) non è specificato che va resa dichiarazione per il luogo di lavoro

Note:

I) 1. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 2 per cento agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse, devono ricorrere le seguenti condizioni:

a) che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività ovvero, se l'acquirente si è trasferito all'estero per ragioni di lavoro e abbia risieduto o svolto la propria attività in Italia per almeno cinque anni, nel comune di nascita o in quello in cui aveva la residenza o svolgeva la propria attività prima del trasferimento. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto;

b) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare;

c) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente articolo ovvero di cui all'articolo 1 della legge 22 aprile 1982, n. 168, all'articolo 2 del decretolegge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, all'articolo 3, comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 415, all'articolo 5, commi 2 e 3, dei decreti-legge 21 gennaio 1992, n. 14, 20 marzo 1992, n. 237, e 20 maggio 1992, n. 293, all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 348, all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 settembre 1992, n. 388, all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 novembre 1992, n. 455, all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, e all'articolo 16 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243.
 
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