non vorrei litigare con Maria ( non è da me)
ma E' PREVISTO IL RAVVEDIMENTO, fino al 31.10.2006, proprio per l'adeguamento agli studi di settore , relativi all'anno 2005.
( art.37 comma 3 dl.223/2006).RISOLUZINE aGENZIA N.104 DEL 19.09.2006.
consiglio anche la circolare n.28/2006 , dove si evince :
..l'adeguamento alle risultanze degli studi di settore può essere effeettuato ENTRO IL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE.
infatti , "ringraziando" il decreto Bersani la regola dei due anni su tre è venuta a decadere,e quindi , onde "far cassa", hanno dato la la possibilità ri ravvedersi con il 6% per le imposte : IRPEF-IRES-IRAP -IVA.
Per l'IRAP non è prevista sanzione.
I CODICI per la contabilità in ordinaria da applicarsi sono :
4727 irpef-( ADEGUAMENTO STUDI DI SETTORE)2119 IRES-
3811 irap-
6494 iva
Naturalmente RINGRAZIANDO IL BUON CUORE del legislatore ( grrrrrrrr%%$$%£$%&///), la circolare Agenzia sempre 28/2006 ribadisce che è dovuta anche la maggiorazione del 3% qualora la diff.za tra ricavi annotati nelle scritture contabili e quelli presunti dagli ST.DI SETT.risulti superiore al 10% dei ricavi annotati.
saluti.lella.