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Addebito danni società di noleggio full-service

A

Antonella

Ospite
Salve,

la mia società ha restitutuito in anticipo un auto in noleggio precedentemente assegnata ad un dipendente.

La società di noleggio ha emesso una fattura addebitandoci:
- i danni rilevati in fase di restitutuzione
- penale per estinzione anticipata

Come considero qs costi? come costi auto deducibili?

Solitamente, la società, durante il periodo di noleggio, ci addebitava la franchigia assicurativa. qs franchiagia è corretta considerarla come costo auto deducibile o no?

vi ringrazio
Antonella
 
A

alberto

Ospite
vedi se ti può esser utile questo.. (articolo apparso su stampa specializzata)
il full leasing ( e i costi accessori) è deducibile nei limiti previsti dalla normativa fiscale.

"Il contratto di full leasing è un particolare contratto di leasing con il quale un’impresa pone a carico di una società interlocutrice tutti gli oneri e i costi della gestione del parco auto. In particolare, l’impresa che utilizza l’autoveicolo, da un lato, beneficia a tutti gli effetti di un auto in leasing con la possibilità di riscattare il bene medesimo al termine del contratto, dall’altro, decentra tutte le incombenze e le spese connesse agli autoveicoli a un’organizzazione specializzata ossia alla società di full leasing. Come corrispettivo, l’azienda utilizzatrice paga un canone mensile predeterminato che si aggiunge a quello del leasing finanziario. Con il contratto di noleggio a lungo termine, invece, gli autoveicoli vengono scelti direttamente dall’impresa utilizzatrice, ma sono acquistati e restano a tutti gli effetti di proprietà della società noleggiante. Infatti il contratto non prevede la possibilità del riscatto, ma, analogamente al contratto di full leasing, consente di trasferire i costi e gli oneri di gestione a carico della società di noleggio. Inoltre, anche nell’ipotesi del noleggio, l’impresa utilizzatrice paga un canone mensile predeterminato. Per concludere su questa prima parte dell’analisi, conviene osservare come entrambe le tipologie di contratto esaminate siano qualificabili come contratti di noleggio full service, vista la possibilità di usufruire contestualmente dell’autoveicolo e di una pluralità di servizi connessi e conseguenti allo stesso utilizzo. Ai fini delle imposte dirette, il regime applicabile al contratto di full leasing è individuabile nell’art. 121-bis del dpr 917/86. In particolare, l’art. 121-bis comma 1 lettera b), numero 2 del Tuir, dispone che le spese e gli altri componenti negativi relativi alle autovetture di cui alle lettere a) e m) dell’art. 54, comma 1, dlgs 285/92 (veicoli destinati al trasporto di persone e autocaravan), che non siano dati in uso promiscuo ai dipendenti e che non siano utilizzati esclusivamente come beni strumentali dell’impresa sono deducibili nella misura del 50% del loro costo d’acquisto. Sempre, a norma del citato articolo, il costo di acquisto dell’auto aziendale è solo parzialmente deducibile. In particolare, è deducibile con i seguenti vincoli: nella misura del 50% e per un tetto massimo pari a 18.075,99 euro. Nell’ipotesi in cui per l’auto sia stato stipulato un contratto di locazione finanziaria (leasing), l’art. 121-bis, comma 1 lett. b) stabilisce, invece, che l’ammontare dei canoni rileva entro i limiti predeterminati. Nei casi in cui l’autoveicolo sia oggetto di contratto di locazione o di noleggio, invece, il legislatore ha stabilito un tetto annuo di deduzione pari a euro 3.615,20 per gli autoveicoli, valore da intendersi per ogni mezzo di trasporto noleggiato. Se il noleggio è full service, ossia comprende anche addebiti diversi da quelli di pura locazione (esempio le manutenzioni, le assicurazioni....) i limiti devono riferirsi al canone di locazione puro ossia scorporato dai costi relativi alle prestazioni accessorie. Anche il ministero delle finanze, in sede di interpretazione della disciplina prevista dall’articolo 121-bis del dpr 917/1986 (di seguito Tuir), ha avuto occasione di esprimersi sulla questione (cfr. il paragrafo 2.1.3.4 della circolare 10 febbraio 1998, n. 48/E). In particolare, il ministero ha precisato quanto segue: 1) «... al fine di assicurare un equo trattamento per i costi sostenuti per l’utilizzo dei veicoli a motore, indipendentemente dalla natura del contratto a tal fine stipulato, si ritiene che il limite stabilito dal legislatore... nelle ipotesi di stipula di contratti di noleggio full service debba essere considerato al netto dei costi riferibili alle predette prestazioni accessorie»; 2) «è di tutta evidenza, pertanto, che qualora da uno dei due contratti (nel caso di specie il noleggio) scaturiscono prestazioni aggiuntive rispetto a quelle proprie della locazione, ne conseguirà, se le stesse sono inerenti all’attività esercitata, la loro deduzione secondo le regole previste dalle diverse disposizioni del Tuir»; 3) «a tal fine, nell’ipotesi di noleggio full service di un’autovettura dovrà essere specificamente indicata la quota della tariffa di noleggio depurata delle spese per i servizi accessori di cui si fruisce. In mancanza di siffatta specificazione, la tariffa corrisposta dovrà essere considerata unitariamente e rileverà per intero ai fini del raggiungimento del limite posto dal legislatore. Allo scopo di evitare manovre elusive tese a operare una sperequazione tra la parte di costo attribuito al noleggio dell’autovettura e quella che fa riferimento alle prestazioni accessorie garantite dal locatore con il noleggio full service, si ritiene che un criterio idoneo di ripartizione possa essere rappresentato dal riferimento ai listini che riportano le tariffe mediamente praticate per i veicoli della stessa specie o similari in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione nel tempo e nel luogo più prossimi relative ai contratti di noleggio o di locazione che non prevedono le suddette prestazioni accessorie». "

ciao....
 
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