Riferimento: Accomandante e responsabilità ex D. Lgs. 81/2008
Ciao a tutti.
Ho approfondito la questione e vi espongo le risultanze delle mie ricerche ... magari potrebbe essere utile ...
PS: se non vi interessa omettete la lettura, non mi offendo ...
Come dicevo, ex art. 2320 del Codice Civile: "i soci accomandanti possono tuttavia prestare la loro opera sotto la direzione degli amministratori e, se l'atto costitutivo lo consente, dare autorizzazioni e pareri per determinate operazioni e compiere atti di ispezione e di sorveglianza."
Riporto qui di seguito uno stralcio di atto di una SAS, gentilmente segnalatomi da un collega, nella quale il socio accomandante è responsabile della sicurezza senza perdere la sua posizione di responsabilità limitata.
"""...i soci........ assumono la qualifica di "datore di lavoro" e vengono nominati unici responsabili del servizio di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - ex D.Lgs. 626/94) in quanto persone capaci sia sotto il profilo organizzativo che tecnico-legislativo a seguire dette normative. """
In conclusione: se l'atto costitutivo lo consente un socio accomandante può
avere questo ruolo senza che venga compromessa la sua qualificazione sociale in tema di responsabilità.
Ciao a tutti e buona serata
Nicoletta