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Rag. Antonio Fraioli
Ospite
<HTML>Il mio Comune (seimila abitanti) è privo di personale di qualifica dirigenziale. Il regolamento “Organizzazione ed Ordinamento degli Uffici” che il Comune si è dato ha stabilito di ripartire il personale in forza in quattro distinte aree. L’Area finanziaria comprende l’Ufficio Tributi e l’Ufficio Contabilità-Bilancio. Le funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, sono state attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, al Responsabile dell’Ufficio Contabilità –Bilancio con l’incarico, pertanto, relativo all’area delle posizioni organizzative. Il Responsabile dell’Ufficio Tributi, quindi, è un sottoposto del Capo Area individuato nel Responsabile dell’Ufficio Contabilità-Bilancio. Alla luce di quanto sopra può il Capo Area emanare un provvedimento di incarico (vistato dal Sindaco)demandando al Responsabile dell’Ufficio Tributi l’accertamento e liquidazione ICI e quest’ultimo può sottoscrivere (da solo) detti atti a valenza esterna pur essendo privo di incarico dirigenziale e/o di incarico relativo all’area di posizione organizzative? Infine, cosa ne è e cosa ne sarà degli atti assunti dai funzionari responsabili dell’Ufficio Tributi degli enti locali privi d’incarico dirigenziale o di titolarità di posizione organizzativa? L’ANUTEL propende per l’annullabilità o, addirittura, per la nullità degli atti assunti senza la necessaria legittimazione, con conseguenti gravi danni, anche di natura patrimoniale, per l’amministrazione locale. Inoltre la Cassazione Civile Sez. Tributaria n. 14626 del 10.11.2000 si è espressa per la nullità. Cosa ne pensate?
Grazie. f.to Rag. Antonio Fraioli</HTML>
Grazie. f.to Rag. Antonio Fraioli</HTML>