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Accertamenti ICI Validità Atti

  • Creatore Discussione Rag. Antonio Fraioli
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R

Rag. Antonio Fraioli

Ospite
<HTML>Il mio Comune (seimila abitanti) è privo di personale di qualifica dirigenziale. Il regolamento “Organizzazione ed Ordinamento degli Uffici” che il Comune si è dato ha stabilito di ripartire il personale in forza in quattro distinte aree. L’Area finanziaria comprende l’Ufficio Tributi e l’Ufficio Contabilità-Bilancio. Le funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, sono state attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, al Responsabile dell’Ufficio Contabilità –Bilancio con l’incarico, pertanto, relativo all’area delle posizioni organizzative. Il Responsabile dell’Ufficio Tributi, quindi, è un sottoposto del Capo Area individuato nel Responsabile dell’Ufficio Contabilità-Bilancio. Alla luce di quanto sopra può il Capo Area emanare un provvedimento di incarico (vistato dal Sindaco)demandando al Responsabile dell’Ufficio Tributi l’accertamento e liquidazione ICI e quest’ultimo può sottoscrivere (da solo) detti atti a valenza esterna pur essendo privo di incarico dirigenziale e/o di incarico relativo all’area di posizione organizzative? Infine, cosa ne è e cosa ne sarà degli atti assunti dai funzionari responsabili dell’Ufficio Tributi degli enti locali privi d’incarico dirigenziale o di titolarità di posizione organizzativa? L’ANUTEL propende per l’annullabilità o, addirittura, per la nullità degli atti assunti senza la necessaria legittimazione, con conseguenti gravi danni, anche di natura patrimoniale, per l’amministrazione locale. Inoltre la Cassazione Civile Sez. Tributaria n. 14626 del 10.11.2000 si è espressa per la nullità. Cosa ne pensate?
Grazie. f.to Rag. Antonio Fraioli</HTML>
 
<HTML>nei casi di contenzioso io valuto sempre due cose e correttamente le espongo al cliente

1) l'ammontare dell'imposta accertata
2) i costi di un eventuale ricorso

se l'ammontare dell'imposta accertata è inferiore o uguale ai costi del ricorso dico al cliente di pagare

L'ici ormai è una giungla di aliquote, di regole e di eccezzioni è la probabilità di errore è molto alta...

ma se un comune mi accerta una rendita presunta è non mi ha mai notificato la rendita effettiva non gli do una lira e mi limito ad applicare la nuova rendita dalla prima scadenza utile

comunque il consiglio più saggio è quello di censire con la procedura DOCFA (credo si chiami cosi) tutte le eventuali unità ad oggi ancora non censite.

spesso si ottengono dei buoni risparmi di imposta nella categoria D?</HTML>
 
<HTML>In relazione alla propria organizzazione il Comune può creare un proprio regolamento “Organizzazione ed Ordinamento degli Uffici” per stabilire ruoli e compiti e ciò allo scopo di organizzare, coordinare e svolgere al meglio i propri comipiti istituzionali con il personale a propria disposizione.
Chiaramente il Comune in relazione a suoi specifici criteri stabilisce di ripartire il personale in forza in quattro distinte aree a seconda delle loro conoscenze e capacità e se il Comune è privo di personale di qualifica dirigenziale deve arrabbatarsi in qualche modo. Infatti, le funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, sono state attribuite, a seguito di provvedimento "motivato" del Sindaco, al Responsabile dell’Ufficio Contabilità–Bilancio con l’incarico relativo all’area delle posizioni organizzative.
In altre parole correlativamente ai compiti istituzionali del Comune che deve comunque svolgere, anche se in stato di totale carenza del personale dirigenziale.
Per questo il Responsabile dell’Ufficio Tributi è un sottoposto del Capo Area individuato nel Responsabile dell’Ufficio Contabilità-Bilancio.
Non so esattamente se il Capo Area può emanare un provvedimento di incarico, ma se è vistato dal Sindaco... forse potrà demandare al Responsabile dell’Ufficio Tributi l’accertamento e liquidazione ICI e quest’ultimo sottoscrivere atti a valenza esterna pur essendo privo di incarico dirigenziale e/o di incarico relativo all’area di posizione organizzative. A meno che il sindaco può nominare (pro-tempore) persone, all'interno del suo organico, e attribuire funzioni dirigenziali e di funzionariato, come già accade, per esempio, nell'amministrazione finanziaria.
Se poi L’ANUTEL propende per l’annullabilità o, addirittura, per la nullità degli atti assunti senza la "necessaria legittimazione" (semprecché il sindaco non l'abbia avvallata), con conseguenti gravi danni, anche di natura patrimoniale, per l’amministrazione locale.
Affermi che la Cassazione civile Sez. Tributaria n. 14626 del 10.11.2000 si è espressa per la nullità per caso si riferiva ad un Comune analogo? O i presupposti a cui si riferisce sono diversi?
Non è il caso di andare un pò più a fondo per comprendere meglio i meccanismi che riguardano gli organigrammi dei Comuni nonché tutte le regole e le convenzioni operative al riguardo.

Ciao</HTML>
 
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