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acc con adesione - sospensione

pesino

Utente
Ho ricevuto un an avviso di accertamento in materia di IVA, per il quale è avvenuta l'iscrizione a ruolo straordinario, ovvero la cartella di pagamento relativa è stata notificata prima del decorso dei 60 giorni canonici dalla notifica dell'atto.
Nei termini, ho presentato istanza di accertamento con adesione, che mi da diritto ad ulteriori 90 gg di tempo per la proposizione del ricorso.

DOMANDA: secondo quanto affermato dall'art. 6, comma 3 del D.Lgs 218/1997, dovrei aver diritto non solo al maggior termine di 90 gg per la proposizione del ricorso, ma anche alla sospenzione della cartella di pagamento....ergo...l'equitalia, essendo il ruolo sospeso, non può iniziare alcuna procedura esecutiva prima del decorso dei 90 giorni dal momento della presentazione dell'istanza di accertamento con adesione. E' corretto???
 
Riferimento: acc con adesione - sospensione

... DOMANDA: secondo quanto affermato dall'art. 6, comma 3 del D.Lgs 218/1997, dovrei aver diritto non solo al maggior termine di 90 gg per la proposizione del ricorso, ma anche alla sospenzione della cartella di pagamento....ergo...l'equitalia, essendo il ruolo sospeso, non può iniziare alcuna procedura esecutiva prima del decorso dei 90 giorni dal momento della presentazione dell'istanza di accertamento con adesione. E' corretto???

no, temo che l'Ufficio possa iscrivere a ruolo e l'esattore possa procedere con l'esecuzione perchè l'art. 6, co. 3, D.Lgs. 218/1997 richiama solo l'art. 15 DPR 602/1973 (iscrizione nei ruoli in base ad accertamenti non definitivi), mentre l'iscrizione nei ruoli straordinari è disciplinata dal successivo art. 15-bis, DPR 602/1973 (il quale deroga esplicitamente all'art. 15).

in breve:
1) o attendi la fine della procedura di accertamento con adesione e definisci la questione (in questi 90 gg l'esattore non credo farà granchè);
2) oppure fai istanza di sospensione all'ufficio (ma devi avere validi motivi e se vi è stata iscrizione in ruoli straordinari vi è fondato pericolo per la riscossione ... per cui vedo difficile ottenere la sospensione);
3) oppure proponi ricorso - abbandonando tout court la procedura di accertamento con adesione - e chiedi la sospensione urgente al giudice tributario ex art. 47 D.Lgs.546/1992

una bella gatta da pelare ... sopratutto se gli importi in gioco sono rilevanti :eek:
 
Riferimento: acc con adesione - sospensione

no, temo che l'Ufficio possa iscrivere a ruolo e l'esattore possa procedere con l'esecuzione perchè l'art. 6, co. 3, D.Lgs. 218/1997 richiama solo l'art. 15 DPR 602/1973 (iscrizione nei ruoli in base ad accertamenti non definitivi), mentre l'iscrizione nei ruoli straordinari è disciplinata dal successivo art. 15-bis, DPR 602/1973 (il quale deroga esplicitamente all'art. 15).

:eek:

Non so...in realtà il 15 bis disciplina esclusivamente l'entità dell'iscrizione, che essendo straordinaria, in deroga all'art. 15, dispone l'iscrizione a ruolo delle intere somme dovute per tributi, sanzioni ed interessi. La differenza tra ruolo ordinario e straordinario, infatti, sta unicamente nel fatto che il secondo viene disposto ancor prima che l'atto di accertamento divenga definitivo, ma sono comunque entrambi ruoli provvisori.

Sto cercando di guadagnare un po' di tempo....:yes2: ...il ricorso con richiesta di sospensione ex art. 47 lo farò comunque...:smile1:
 
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