Circolare Agenzia Entrate n. 1/2001 (punto 1.9.1):
"Sul reddito di lavoro autonomo o d'impresa, determinato rispettivamente ai
sensi degli articoli 50 e 79 del testo unico delle imposte dirette approvato
con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, realizzato dai soggetti che chiedono di
avvalersi del regime fiscale agevolato, e' dovuta un'imposta sostitutiva
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura del 10 per cento.
Considerato che il predetto reddito e' soggetto ad imposta sostitutiva e
quindi non partecipa alla determinazione del reddito complessivo IRPEF, lo
stesso non costituisce base imponibile per l'applicazione delle addizionali
all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Restano, per contro, immutati
gli obblighi sostanziali in materia di IVA ed IRAP".